Il revisore dei conti di un ente locale è stato revocato dalle sue funzioni sulla base delle disposizioni previste dall’art. 235, comma 2, del TUEL, in quanto nell’esercizio delle sue funzioni sono stati rilevati una serie di comportamenti posti in essere che nel loro complesso, a parere del Comune, avrebbero integrato un suo grave inadempimento. Il revisore ha, quindi, impugnato la deliberazione del Consiglio comunale davanti al TAR della Campania che, con sentenza n.4182/2019, è stato chiamato a dirimere la questione.
Le inadempienze sollevate dal Comune
Secondo l’ente locale il revisore si sarebbe esposto alle seguenti violazioni considerate rilevanti dal parte dell’Organo Consiliare:
- avrebbe svolto la sua funzione in modo ostruzionistico ed offensivo della dignità dei dipendenti comunali interessati, creando un clima di tensione e di paralisi dell’attività dell’ente locale, finendo per venire meno agli obblighi deontologici di comportamento incombente sui dottori commercialisti, che impone cortesia e rispetto nei confronti di coloro con cui entra in relazioni professionali;
- sarebbe stato gravemente inadempiente anche per essersi essenzialmente sottratto allo svolgimento delle sue funzioni di collaborazione con il Consiglio comunale (cfr. art. 239, lett. 4) e d), n. 6), del D.Lgs. n. 267 del 2000), tralasciando sistematicamente qualunque valutazione sulla convenienza economica e sui positivi riflessi finanziari delle procedure oggetto delle proposte di deliberazioni, esprimendo «parere contrario» sulla base di sterili formalismi, peraltro rivelatisi del tutto pretestuosi e comunque privi di qualunque rilevanza ai fini della revisione legale dei conti, che è quella di assicurare la correttezza e trasparenza dell’informazione contabile;
- avrebbe, inoltre, espresso pareri e rilievi affetti da grave ed inescusabile imperizia, imprudenza e/o negligenza, come tali inidonei a consentire il perseguimento delle finalità proprie della revisione legale dei conti, qual è quella di assicurare la correttezza e trasparenza dell’informazione contabile;
- non avrebbe mantenuto una posizione di obiettività in un momento delicato della vita dell’ente locale impegnato in un difficoltoso processo di risanamento finanziario e organizzativo;
- non avrebbe sottoscritto la certificazione dei costi dei servizi a domanda individuale, nonostante il Responsabile del Settore Finanziario avesse riscontrato e superato, in maniera puntuale ed esaustiva, i rilievi mossi dal Revisore.
La difesa del revisore
Secondo il revisore estromesso le motivazioni contenute nell’atto di revoca sarebbero pretestuose, avendo contro dedotto all’ente riportando ampi stralci dei rilievi contabili formulati dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Corte dei Conti Sezione Controllo enti locali concernenti il Comune. Aveva evidenziato il disordine contabile la distrazione dei fondi per il pagamento delle spese correnti, l’omesso tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la difficoltosa amministrazione della liquidità costituente sintomo di una crisi finanziaria strutturale, la carente capacità di programmazione finanziaria, l’inadeguata quantificazione del vincolo per Fondo Crediti di dubbia esigibilità e conseguente sottostima del disavanzo tecnico.
Nel proprio ricorso davanti al Tribunale amministrativo di primo grado il revisori dei conti ha, pertanto, evidenziato l’illegittimità della sua revoca essendo il solo scopo dell’ente locale quello di “liberarsi” di un professionista che ha svolto con diligenza e perizia il proprio incarico, denunciando le irregolarità e le violazioni poste in essere dagli organi gestionali. D’altra parte, ha evidenziato il professionista, il revisore per i suoi compiti gode delle garanzie di indipendenza.
A causa della sua revoca, il revisore evidenzia di aver subito un danno corrispondente alle mensilità non percepite oltre ad un danno “curricolare” che deriverebbe dall’impossibilità di essere inserito nella fascia 3 dei revisori degli enti locali, dal momento che solo completando il proprio incarico presso il Comune avrebbe maturato il requisito.
Il Comune costituitosi in giudizio rileva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata designata dall’ente a succedere al ricorrente nelle funzioni di Revisore dei Conti.
La sentenza del Collegio amministrativo
I giudici amministrativi di primo grado hanno ritenuto fondata l’eccezione sollevata dal Comune. Infatti, a seguito della revoca dell’incarico l’ente ha proceduto alla designazione di un nuovo revisore il quale deve essere qualificato controinteressato nel procedimento giurisdizionale attivato da parte ricorrente. Precisa iL Collegio amministrativo come è da qualificare contro interessato il soggetto che, come nella specie, sia portatore di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato e che abbia natura uguale e contraria a quella del ricorrente (tra le tante Cons. St., Sez. V, 22 marzo 2016 n. 1184).
In conclusione per il TAR della Campania il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua mancata notifica al contro interessato.
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