Il revisore non invia il questionario, l’ente deve avviare la procedura di revoca

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15 Ottobre 2019
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di Vincenzo Giannotti

La delibera della Corte dei conti Abruzzo n. 126/2019 I giudici contabili hanno da tempo dichiarato la grave irregolarità contabile del mancato invio del questionario da parte dell’organo di revisione contabile. Il questionario rappresenta, infatti, elemento ineludibile per l’esame dei conti dell’ente e, il suo mancato invio, impedisce ai giudici contabili di svolgere il controllo sulla gestione finanziaria e contabile. Ora, secondo la Corte dei conti dell’Abruzzo (deliberazione n. 126/2019), l’ente locale, in caso del mancato adempimento da parte dell’organo di revisione, riguardo all’invio delle relazioni-questionari sui bilanci di previsione e sui rendiconti nei tempi previsti, ha l’obbligo di procedere all’attivazione delle procedure della sua revoca (articolo 235, comma 2, del Tuel), valutando al contempo anche l’opportunità della segnalazione all’ordine professionale di appartenenza del revisore in carica e al Prefetto territorialmente competente. L’obbligo di trasmissione, infine, permane indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra la carica. La vicenda Nonostante i solleciti dei giudici contabili di controllo abruzzesi, il revisore dei conti di un ente continuava a omettere di inviare il questionario sul rendiconto dell’anno 2017, tanto che all’ente locale e al revisore dei conti era stata notificata la data di convocazione in camera di consiglio per la discussione collegiale della questione. Il revisore aveva risposto che, alla data fissata per la convocazione, l’incarico era cessato. In modo identico operava, nell’inadempimento, il nuovo revisore in carica. Il Collegio contabile ha operato due diverse ammonizioni, la prima rivolta all’ente locale e, la seconda nei confronti dell’organo di revisione uscente e in carica. L’ammonizione indirizzata all’ente locale Il Collegio contabile, dopo aver precisato l’importanza della relazione-questionario, ha sanzionato l’ente locale per la mancata attivazione prevista dall’ordinamento degli enti locali. In particolare, l’articolo 235, comma 2, del Dlgs 267/2000 prevede che «Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto ». Rientrando, pertanto, il mancato invio del questionario tra le inadempienze gravi intestate all’organo di revisione, l’ente locale avrebbe potuto tempestivamente attivare, non solo la procedura di revoca dell’incarico, ma anche coinvolgere, con una segnalazione, sia l’ordine professionale di appartenenza del revisore in carica sia il Prefetto territorialmente competente. Inoltre, secondo il collegio contabile, l’obbligo di trasmissione del questionario, a prescindere da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto pro tempore investito dell’incarico di revisione, permane anche sul revisore che abbia nel frattempo assunto la carica. L’ammonizione indirizzata ai revisori Infine, particolare reprimenda è stata indirizzata dai giudici contabili al revisore uscente che non ha partecipato alla convocazione, nonostante gli fosse stato intimato, a nulla rilevando la scadenza a quella data del suo mandato. La trasmissione del questionario ricadeva appieno nel periodo del suo mandato. In considerazione dell’impossibilità di procedere all’esame del rendiconto 2017, la Corte ha ordinato la trasmissione degli atti, per la grave irregolarità contabile del revisore uscente, sia alla Procura regionale della Corte dei conti per eventuali profili di responsabilità amministrativa e di danno erariale, sia all’ordine professionale di appartenenza dell’organo di revisione per eventuali profili di responsabilità disciplinare. Nella medesima delibera, infine, dopo aver enunciato l’attivazione delle procedure nei confronti del revisore uscente, il Collegio contabile ha ordinato alnentro il termine di 30 giorni, al deposito del questionario mancante.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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