Il reintegro dei fondi vincolati nell’annualità più vicina supera le criticità precedenti

A seguito delle verifiche della gestioane di cassa è emerso che un ente locale avesse proceduto nel triennio di riferimento all’impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti alla fine delle diverse annualità, nonché nel primo dei tre esercizi esaminati ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine di tale annualità.

26 Aprile 2022
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Il mancato reintegro dei fondi vincolati di cassa, utilizzato per il pagamento di spese correnti, alla fine dell’esercizio rappresenta una grave irregolarità contabile. Tuttavia, se dall’esame dei conti effettuato dai magistrati contabili, nell’ultimo esercizio esaminato tale reintegro è stato disposto, le irregolarità precedenti s’intendono a tal fine sanate. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Toscana (deliberazione n.52/2022) esternate in occasione della verifica dei conti di un ente locale.

La verifica della cassa vincolata

A seguito delle verifiche della gestioane di cassa è emerso che un ente locale avesse proceduto nel triennio di riferimento all’impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti alla fine delle diverse annualità, nonché nel primo dei tre esercizi esaminati ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine di tale annualità.

A dire del Collegio contabile, il reiterato impiego, nel triennio di riferimento, di fondi vincolati di cassa per spese correnti non ricostituiti al termine dell’esercizio medesimo nonché, limitatamente al primo esercizio, l’impiego di anticipazioni di tesoreria non rimborsate entro il termine di tale annualità, denotano una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa che può pregiudicare l’equilibrio e la stabilità finanziaria dell’ente. Tale irregolarità, peraltro, si associa, ad una condizione di squilibrio del bilancio, evidenziata dalla presenza di un saldo negativo della parte disponibile del risultato di amministrazione. Tale circostanza avrebbe comportato la necessità, da parte dell’ente, di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere l’irregolarità rilevata, a ripristinare gli equilibri di bilancio e la corretta gestione finanziaria. Nello specifico l’ente avrebbe dovuto individuare le cause sottese alle rilevate difficoltà di cassa e provvedere, con azioni mirate, al ripristino di uno stabile equilibrio nella gestione dei flussi finanziari. Tuttavia, l’esame congiunto delle tre annualità di bilancio impone di valutare la richiesta d’interventi correttivi soltanto ove questi risultino ancora necessari a fine periodo. Nella presente fattispecie, il Collegio contabile ha ritenuto che tale irregolarità abbia trovato soluzione nel corso dell’esercizio successivo. Nei due esercizi successivi, infatti, tale irregolarità non è stata rilevata in quanto l’Ente ha integralmente ricostituito, al termine delle rispettive annualità, i fondi vincolati di cassa impiegati per spese correnti, ivi compresi quelli non ricostituiti al termine dell’esercizio, reintegrati nel corso dell’esercizio successivo. L’Ente ha altresì reintegrato, entro la fine delle rispettive annualità, le anticipazioni di tesoreria cui ha fatto ricorso nel triennio. Tale circostanza fa venire meno la necessità di intervento da parte dell’Ente in ordine a quanto sopra evidenziato.

Pertanto, il Collegio contabile ha ritenuto, riguardo alle rilevate difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, necessaria l’adozione di specifici interventi correttivi, fermo restando comunque necessario in futuro un attento monitoraggio del fenomeno di che trattasi.

 

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