Il problema giuridico riguarda in quale fase delle attività espletate si applicano gli incentivi tecnici in considerazione della rilevanza della inclusione o esclusione degli stessi dal limite del salario accessorio. La risposta è stata data dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, con la deliberazione 28 marzo 2019 n.56.
Le attività espletate dai dipendenti
Il Sindaco di un comune prospetta la seguente situazione operativa. I dipendenti hanno svolto diverse attività già a partire dall’anno 2017 (approvazione del progetto/programma di acquisizione, determinazione a contrarre, determinazione di aggiudicazione) accantonando le relative risorse per la remunerazione degli incentivi tecnici. Il regolamento comunale sugli incentivi tecnici, tuttavia, è stato approvato dalla Giunta Comunale nell’anno 2018 quando era operativa la modifica legislativa di cui all’art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 il quale dispone che “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. Si ricorda come tale intervento legislativo è stato accolto dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.6/2018) come sufficiente per ritenere gli incentivi tecnici fuori dalle disposizioni limitative del salario accessorio disposte dall’art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017. Il dubbio del comune riguarda le diverse fasi del procedimento che si suddividono in una fase di programmazione ed una fase di esecuzione e su tale questioni si sono formati due distinti orientamenti dei giudici contabili, da una parte la Sezione della Lombardia (deliberazione n.258/2018) secondo la quale la copertura delle spese trova applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2018, data della sua entrata in vigore, dall’altra parte la Sezione del Veneto (deliberazione n.429/2018) secondo la quale solo la data di approvazione del regolamento dell’ente indica la strada dell’esclusione o meno dal fondo delle risorse decentrate degli incentivi tecnici.
La soluzione del Collegio contabile
I giudici contabili umbri rilevano in via principale come con la legge di bilancio 2018 la nuova forma di copertura delle spese in questione da essa prevista possa trovare applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2018, data della sua entrata in vigore. Alcune Sezione regionali di controllo hanno evidenziato che l’esclusione degli incentivi tecnici dal limite del salario accessorio inizierà ad applicarsi ai contratti pubblici il cui progetto dell’opera o del lavoro sono stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l’affidamento del contratto è stato deliberato dopo tale data (Sezione Lazio deliberazione n.57/2018). Infatti, secondo i giudici contabili laziali risulta logico ritenere che la fonte di copertura inizi a variare per tutte le procedure la cui programmazione della spesa è approvata dopo il 1° gennaio 2018, stante la intima compenetrazione sussistente tra tale programmazione ed i relativi stanziamenti con accantonamento di risorse nel Fondo costituito ai fini della successiva ripartizione e liquidazione dei compensi incentivanti. Poiché i regolamenti non possono disporre che per il futuro, in presenza di accantonamenti già effettuati, come nel caso del Comune istante, l’impegno di spesa, nel concorso delle condizioni sopra evidenziate, dovrà essere assunto, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l’unico limite di quelle relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell’adozione del regolamento stesso.
Ora, seguendo anche il ragionamento fatto dalla Sezione delle Autonomie in proprie precedenti deliberazioni, è giunta alla conclusione che tali incentivi fossero da considerare alla stregua di spese di funzionamento e, dunque, spese correnti (e di personale), come tali da includere nel tetto dei trattamenti accessori.
Il Collegio contabile condivide le indicazioni fornite dalla Sezione lombarda e non quelle della Sezione del Veneto che ha invece previsto la remunerazione anche alle attività espletate dai dipendenti prima della novella legislativa, purché vi sia stato corretto accantonamento del 2% sul quadro dell’opera, servizio o fornitura.
Pertanto, per la Sezione dell’Umbria, le attività svolte dai dipendenti nel 2017 e correttamente inserite nel fondo delle risorse decentrate in quanto spese del personale, potranno correttamente essere remunerate ma nel vincolo delle risorse all’interno del fondo, mentre per tutte le attività espletate nel 2018 dette risorse sono state escluse dal fondo per espressa previsione di legge e come tali sono da considerare al di fuori del vincolo della crescita del fondo prevista dall’art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017.
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