A seguito delle verifiche dei conti di un comune i giudici contabili si sono accorti che nel recupero dell’evasione tributaria (IMU, TARSU/TARES, COSAP ed altri tributi) vi è stata perfetta coincidenza tra l’ammontare degli accertamenti e il totale delle riscossioni. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nella deliberazione 12 settembre 2019 n.269 in considerazione della procedura non conforme ai nuovi principi della contabilità armonizzata ha indicato al Comune i principi cui dovrà attenersi.
I controlli
Dal questionario dei revisori dei conti inviato alla Corte veneta è emerso che, le entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione tributaria, nelle fasi di accertamento ed impegno in conto competenza ha presentato risultati identici. Così ad esempio per il recupero evasione IMU l’importo accertato è stato identico a quello riscosso, medesima situazione si è realizzata per il recupero evasione TARSU/TIA/TARES. In altri termini, l’ammontare del totale riscosso in conto competenza coincide con l’ammontare totale dell’accertato.
Secondo il Collegio contabile tale allineamento – rispetto alla tipologia di entrata – evidenzia una potenziale inesattezza nell’accertamento avendo l’ente locale proceduto alla rilevazione dell’accertamento “per cassa”, diversamente da quanto disposto dai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria dell’armonizzazione.
La risposta dell’ente
Dai rilievi evidenziati sul punto dal magistrato istruttore, l’ente locale ha evidenziato che l’errore nasce dal trasferimento dei dati dell’Unione alla banca dati del Comune con conversione del software di gestione dell’Unione e pertanto l’ufficio tributi impegnato nell’attività di conversione non ha emesso nuovi ruoli. Le somme incassate si riferiscono alla riscossione coattiva di avvisi di accertamento emessi prima dell’entrata a regime dell’armonizzazione contabile quando le somme venivano accertate per cassa.
Le precisazioni del Collegio contabile
Dalla risposta dell’ente è possibile concludere che l’ente non avendo emesso nuovi ruoli derivanti dall’attività di contrasto all’evasione tributaria le entrate – derivanti dall’attività di contrasto all’evasione tributaria, nelle fasi di accertamento delle entrate ed impegno della spesa – sono appostate nel rendiconto utilizzando il criterio di imputazione c.d. per cassa ( accertamenti = riscossioni) e non secondo la normativa in vigore della c.d. competenza finanziaria potenziata, previsto dal principio contabile generale n.16 di cui all’Allegato 1 al Dlgs n. 118 del 2011 e dall’art. 183 comma V del d.lgs. n. 267 del 2000.
I giudici contabili veneti precisano che, ai fini del rispetto delle citate disposizioni, assume specifica rilevanza la corretta definizione dell’esigibilità delle spese e delle entrate, esplicitata dall’Allegato 4.2 e precisamente:
– paragrafo 3.7.1 per le entrate tributarie gestite attraverso ruoli o liste di carico l’esercizio di imputazione a bilancio ovvero l’esigibilità è nell’esercizio di emissione del ruolo o della lista di carico, a condizione che la riscossione sia prevista entro il termine di approvazione del rendiconto;
– paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione, l’esercizio di imputazione a bilancio ovvero l’esigibilità è sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto.
In conclusione, il Collegio contabile nella propria deliberazione richiama l’ente locale al rispetto del principio della c.d. competenza finanziaria potenziata nelle fasi dell’accertamento e della riscossione dei proventi derivanti dall’attività di contrasto all’evasione tributaria.
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