Il piano di riequilibrio presentato dalla precedente amministrazione, vincola la nuova amministrazione nel dare coerenza al medesimo in sede di approvazione del bilancio di previsione, a nulla rilevando se vi sia stato o meno ancora l’approvazione da parte di giudici contabili e della possibilità offerta dalla legge alla nuova amministrazione, di rimodulare il piano a seguito del suo insediamento. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Sicilia, contenute nella deliberazione n.151/2022.
La domanda del Sindaco
In ragione dell’approvazione del piano di riequilibrio della precedente amministrazione il Sindaco neo eletto ha chiesto ai magistrati contabili, anche in ragione della sua possibile rimodulazione nel termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, se il bilancio di previsione debba o meno essere coerente con un piano non ancora approvato e, in ogni caso, potrebbe essere oggetto di modifiche e/o integrazioni.
La risposta
I giudici contabili hanno ritenuto il quesito posto inammissibile da un punto di vista oggettivo, in quanto compete alla medesima Sezione l’esame sia del piano di riequilibrio finanziario pluriennale sia del bilancio di previsione. Tuttavia, sono state fornite indicazioni di natura generale cui il Sindaco potrà fare riferimento.
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Dlgs. n. 118/2011, all. n. 4.1) al paragrafo n. 3 “I caratteri qualificanti della programmazione” individua tra i caratteri qualificanti la stessa la “coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione”. Il successivo paragrafo 3.3. chiarisce che: “Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi – inclusi nei documenti di programmazione. In particolare, il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica. La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché’ l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione. Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione”.
La Sezione delle Autonomie ha avuto modo di precisare nel 2012, ossia in occasione dell’introduzione del piano di riequilibrio finanziario, che “non va trascurato di considerare che, pur in presenza di una rigorosa impostazione dei criteri di risanamento della gestione, la maggiore ampiezza del tempo di esecuzione del piano, protratto in sede di conversione ad un arco decennale, vincola anche le future gestioni per cui la graduazione, negli anni di durata del piano, della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione e degli importi da prevedere nei bilanci per il finanziamento dei debiti fuori bilancio (art. 243-bis, comma 6, lettera d) deve privilegiare un maggior peso delle misure nei primi anni del medesimo piano e, preferibilmente, negli anni residui di attività della consiliatura e comunque nei primi 5 anni”. In modo non diverso, anche le successive linee guida della Sezione delle Autonomie del 2018, hanno confermato che “bisogna tener conto che le previsioni – in quattro, dieci, quindici e venti anni – esprimono un’anticipata programmazione finanziaria dei futuri esercizi nella misura in cui essi sono interessati dal piano di rientro e che, le stesse, vincolano l’ente ad attuarlo in virtù del fatto costitutivo, rappresentato dall’approvazione del piano, salvo il verificarsi dell’ipotesi contemplata dall’art. 243-quater, comma 7-bis, TUEL”.
Da tale indicazioni le Sezioni regionali della Corte dei conti hanno ribadito che il piano di riequilibrio finanziario “determina un auto-vincolo sul successivo ciclo di bilancio, limitando la discrezionalità allocativa negli esercizi successivi”. In particolare il legislatore ha previsto una serie di vincoli e divieti per gli enti che ricorrono alla citata procedura e in particolare “(i) ad applicare al bilancio di previsione di un disavanzo secondo un cronoprogramma stabilito dal PRFP; (ii) a realizzare dei saldi obbiettivo, di parte corrente, che consentano l’assorbimento del medesimo disavanzo; (iii) a provvedere al tempestivo e immediato riassorbimento delle quote non recuperate (cfr. SS.RR. sentenza n. 1/2019/EL). Quanto ai divieti, all’ente locale: (a) non può generare nuovo disavanzo; (b) conseguentemente, (b) non può procedere ad autonoma dichiarazione di dissesto 246 TUEL.” (Sez. contr. Lazio del. n. 60/2021).
Conclusioni
Sulla base dei principi generali indicati dai giudici contabili, la risposta al Sindaco appare consequenziale, ossia una volta attivato il piano di riequilibrio, i documenti del bilancio di previsione non potranno che essere con il medesimo coerenti, nel rispettare i vincoli e le limitazioni imposte dal legislatore, e ciò, a prescindere dalla possibilità concessa dal legislatore alla nuova amministrazione subentrante, ossia di rimodulare il piano entro sessanta giorni.
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