Il perimetro di calcolo dell’accantonamento al FCDE deve obbligatoriamente essere inserito nella nota integrativa

Nel caso in cui l’ente escluda dal perimetro del calcolo dello FCDE alcune tipologie di entrate perché considerate di dubbia e difficile esazione “è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa”.

28 Novembre 2019
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Va evidenziato come nell’esempio n.5 dell’allegato 4.2. del D.lgs. 118/2011 nel caso in cui l’ente escluda dal perimetro del calcolo dello FCDE alcune tipologie di entrate perché considerate di dubbia e difficile esazione “è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, nella deliberazione n.64/2019 ha avuto modo di verificare come nelle note integrative fornite dall’Ente, emerge che l’Ente abbia limitato il plafond del calcolo ad alcune categorie di entrate, senza fornire alcuna motivazione in merito all’esclusione delle altre.

La verifica del Collegio contabile

L’accantonamento al FCDE, precisa il Collegio contabile, è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità indicate dai principi contabili al fine di valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto. Per valutare la congruità del fondo occorre “a monte” verificare il perimetro delle entrate incluse ovvero escluse dal calcolo e le motivazioni a tale fine riportate nella nota integrativa dal Responsabile dei servizi finanziari.

L’esempio n. 5 evidenzia, infatti, la necessità che “Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, (..) è necessario: 1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

  1. a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,
  2. b) i crediti assistiti da fidejussione,
  3. c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa”.

Nel caso in cui l’Ente escluda dal perimetro del calcolo dello FCDE alcune tipologie di entrate perché non considerate di dubbia e difficile esazione “è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio “(cfr. esempio n. 5 allegato 4.2. del Dlgs 118/2011, cit.). L’adeguata e motivata perimetrazione delle categorie di entrate “stanziate” come base di calcolo costituisce, quindi, il presupposto essenziale per verificare la congruità dello FCDE in prima fase di applicazione (riaccertamento straordinario) che in sede di rendiconto. Nel caso all’esame, nelle note integrative fornite dall’Ente, emerge che l’Ente abbia limitato il plafond del calcolo ad alcune categorie di entrate, senza fornire alcuna motivazione in merito all’esclusione delle altre. Per l’effetto non risulta allo stato possibile verificare la congruità dello FCDE accantonato sia in sede di riaccertamento straordinario che in sede di esercizi successivi, secondo i termini indicati nei citati principi contabili.

Continua il Collegio contabile che nel caso in cui l’Ente abbia inopinatamente escluso dal calcolo alcune categorie di entrate in realtà di dubbia e difficile esazione, avrebbe alterato le risultanze di bilancio con la conservazione di una massa attiva, di dubbia realizzazione, ponendola a sostegno di spese effettive ed attuali, con tutte le conseguenze a questo connesse in termini di tenuta degli equilibri di bilancio.

Ricorda, inoltre, il Collegio contabile che il «Fondo crediti di dubbia esigibilità» assolve alla funzione di precludere l’impiego di risorse di incerta acquisizione. In sostanza esso è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell’ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l’importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell’allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale”. (cfr. ex pluribus Corte Costituzionale sentenza n. 279/2016).

Sul punto il Giudice delle leggi ha evidenziato, inoltre, che “(…) l’accertamento delle partite attive provenienti da esercizi precedenti dovrà essere ancora più limitato e rigoroso di quanto previsto dall’art. 21 della legge quadro sulla finanza regionale n. 76 del 2000, per effetto dell’obbligatoria istituzione di una posta correttiva in diminuzione, cosiddetto “fondo svalutazione crediti”, proporzionale «alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti, […] [a]lla loro natura e [a]ll’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)» (art. 7, comma 1, allegato 2, punto 3.3). In sostanza la parte attiva del bilancio, inerente ai residui attivi, già soggetta ad accertamento secondo quanto in precedenza specificato, dovrebbe essere compensata da una ulteriore decurtazione, secondo un coefficiente proporzionale alla capacità media di realizzazione dei crediti del quinquennio precedente” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 138/2013).

Conclusioni

Nella verifica della congruità del fondo crediti dubbia esigibilità, accantonato in sede di bilancio di previsione e in sede di rendiconto, l’ente dovrà essere data adeguata motivazione – nei documenti di bilancio interessati – della perimetrazione delle entrate “non considerate” di dubbia esigibilità, e ciò al fine di rappresentare risultanze di bilancio non solo veritiere ed attendibili, ma anche sostenibili finanziariamente.

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