Il Pef senza relazione non lede i consiglieri

ItaliaOggi
17 Febbraio 2021
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La mancata allegazione della relazione di accompagnamento al Piano economico fi nanziario (Pef), per l’approvazione delle tariffe Tari, non lede i diritti dei consiglieri comunali e non arreca alcun pregiudizio al dibattito consiliare, purché sia consentito agli interessati di acquisire aliunde gli elementi conoscitivi. È infondata, quindi, la pronuncia del Tar per l’Abruzzo, che ha dichiarato illegittima la deliberazione del Pef adottata dal comune di Chieti, in quanto la relazione di accompagnamento, che è comunque indispensabile, deve essere posta a corredo del piano, ma non deve essere allegata. L’omessa allegazione della relazione non lede il munus dei consiglieri comunali chiamati all’approvazione.
Questo importante principio è stato affermato dal Consiglio di stato, quinta sezione, con la sentenza 217 del 7 gennaio 2021. Per i giudici di palazzo Spada, sebbene non vi sia alcun dubbio, sul piano formale, in ordine alla necessità che l’ente predisponga la relazione di accompagnamento, «la norma non prescrive che la stessa sia allegata» al piano economico fi nanziario da sottoporre alla approvazione consiliare, ma si limita ad imporre che la stessa vi sia posta a corredo». In effetti il consiglio comunale, per determinare le tariffe, è tenuto alla approvazione del piano economico fi nanziario, «ma non pure (alla approvazione) della ridetta relazione, la cui fi nalità è, del resto, esclusivamente esplicativa del contenuto del piano».
Secondo i giudici amministrativi, l’amministrazione comunale in sede processuale ha fornito la prova che la «relazione a corredo» era stata predisposta, pur non essendo stata allegata alla delibera sottoposta all’approvazione consiliare, ed era stata inserita nel fascicolo della delibera. Quest’ultima era stata discussa dalle commissioni consiliari, vistata dall’organo di revisione contabile dell’ente e depositata in segreteria. Quindi, la relazione era nella piena disponibilità dei consiglieri comunali, che avrebbero potuto estrarne copia e acquisire le informazioni. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la mancata allegazione della relazione di accompagnamento al piano fi nanziario non aveva impedito il dibattito consiliare e non aveva leso lo jus ad offi cium dei consiglieri comunali, che hanno proposto ricorso. Va ricordato che l’articolo 8 del dpr 158/1999, decreto che contiene le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per defi nire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifi uti urbani, impone ai comuni o ai gestori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifi uti, per la determinazione delle tariffe, di approvare il piano economico fi nanziario.
La norma sopracitata, inoltre, stabilisce che il piano fi nanziario debba essere corredato da una relazione, nella quale va indicato il modello gestionale e organizzativo, il livello di qualità del servizio e la ricognizione degli impianti esistenti. Nella relazione vanno specificati anche gli scostamenti che si siano eventualmente verifi cati rispetto al piano fi nanziario dell’anno precedente. Una volta approvato il piano, l’ente determina la tariffa e fi ssa anche i tempi per il raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi del servizio. Del resto l’articolo 1, comma 163, della legge 147/2013, che ha istituito la Tari, richiamato nella sentenza in esame, dispone espressamente che spetta al consiglio comunale approvare, entro il termine fi ssato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe «in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani». Piano che, per l’appunto, deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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