Il passaggio dal c.d. dissesto guidato al piano di riequilibrio finanziario

È possibile che le misure richieste dalla Corte dei conti all’ente locale, al fine di ricondurre la propria situazione finanziaria nella regolarità, possa trovare ostacoli tale da rendere impossibile il raggiungimento dei risultati sperati. Al fine di evitare la procedura di dissesto l’ente locale può sempre ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario, sospendendo…

31 Maggio 2018
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È possibile che le misure richieste dalla Corte dei conti all’ente locale, al fine di ricondurre la propria situazione finanziaria nella regolarità, possa trovare ostacoli tale da rendere impossibile il raggiungimento dei risultati sperati. Al fine di evitare la procedura di dissesto l’ente locale può sempre ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario, sospendendo la procedura del dissesto c.d. guidato. Tali sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 20 aprile 2018 n.68.

In caso

A seguito dell’accertamento da parte della Corte dei conti dell’esistenza di squilibri economico finanziari in grado di provocare il dissesto finanziario a causa della presenza di una consistente massa debitoria alla quale l’Ente non riusciva a fare fronte neppure con il pieno ricorso all’anticipazione di tesoreria e con l’accesso all’anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, la Corte disponeva, al fine di porre rimedio alle descritte irregolarità e situazioni di squilibrio, l’adozione ai sensi dell’art. 6 comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011 e dell’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, di un piano di rientro dalla situazione debitoria, la restituzione dell’anticipazione di tesoreria e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati per spese correnti. Il Consiglio comunale del Comune approvava, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs n. 149/2011, previo parere favorevole dell’Organo di revisione, il piano di rientro finanziario avente durata sino al 31 dicembre 2017. Tale piano di rientro veniva accettato, con specifica deliberazione della Corte, quale prima misura correttiva necessaria ad evitare che si realizzi la condizione di dissesto finanziario, e rinviava la verifica degli effetti delle misure correttive adottate, nonché di quelle da adottarsi per superare il ricorso continuo ad anticipazioni di tesoreria, alle date previste per il monitoraggio annuale e infrannuale. Con successivo monitoraggio sull’attuazione delle misure previste dal Piano di rientro, veniva accertato il parziale adempimento delle misure correttive intraprese sino al 30 giugno 2016 e il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano ed il parziale adempimento fino al 31 dicembre 2016. Con successiva deliberazione la Corte confermava il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel piano di rientro ed il parziale adempimento fino al 30 giugno 2017 a fronte delle seguenti irregolarità contabili accertate:
a) l’ente aveva cancellato in sede di  rendiconto 2015, i residui passivi derivanti dalle quote di ammortamento dell’anticipazione di liquidità;
b) mancata costituzione di un fondo corrispondente ai residui passivi eliminati ed all’esiguità delle somme vincolate ed accantonate (per FCDE ed altri vincoli) a valere sull’avanzo di amministrazione 2015, aveva ampliato notevolmente ed indebitamente la capacità di spesa del comune, occultando la sussistenza di un grave disavanzo di amministrazione;
c) altre irregolarità veniva accertate nell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui, compiuta senza aver provveduto all’apposizione, a qualsiasi titolo, di alcun vincolo e/o accantonamento sul risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

A causa dei rilievi evidenziati dal Collegio contabile, il Consiglio comunale decideva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis e ss. del Tuel, comunicando tale deliberazione del Consiglio alla Corte.

Le osservazioni del Collegio contabile

Secondo i giudici contabili pugliesi, la disciplina dettata dall’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 prevede tre fasi:

  • la prima che può trarre origine dalle funzioni di controllo assegnate dalla su richiamata L. n. 266/2005 o dalle verifiche svolte dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato e che evidenzi comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario; in tal caso la Sezione regionale di controllo emette specifica pronuncia ed assegna all’ente locale un termine per l’adozione delle necessarie misure correttive;
  • la seconda fase con la quale la Sezione regionale di controllo, verifica l’adozione, entro il termine assegnato, delle necessarie misure correttive, e che può concludersi con una mera presa d’atto dell’adozione delle misure correttive e del venire meno delle situazioni di squilibrio oppure, può comportare, nel caso di mancata adozione delle misure correttive, la trasmissione degli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
  • una terza ed ultima fase può verificarsi quando la Sezione regionale di controllo accerti, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione degli atti, il perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale delle misure correttive e la sussistenza delle condizioni di dissesto cui all’articolo 244 del Tuel.

Nel caso di specie, precisa il Collegio contabile, risultano completate le prime due fasi posto che, la Sezione, con propria deliberazione invitava l’Ente ad adottare un piano di rientro dalla situazione debitoria e specifiche misure correttive, con successiva deliberazione accertava la congruità del piano di rientro adottato ed aggiornato dal Comune, quale prima misura correttiva necessaria ad evitare che si realizzi la condizione di dissesto finanziario, e rinviava la verifica degli effetti delle misure correttive adottate, nonché di quelle da adottarsi per superare il ricorso continuo ad anticipazioni di tesoreria, alle date previste per il monitoraggio annuale e infrannuale. Successivamente procedeva, al termine di ogni semestre, alle attività di controllo sullo stato di attuazione delle predette misure correttive.

Conclusioni

Effettuate le sopra indicate premesse, il Collegio contabile ritiene che la procedura avviata ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 debba essere sospesa potendo l’Ente avvalersi del disposto normativo di cui all’art. 243 bis, secondo periodo, del Tuel che, nella versione novellata dal D. L. n. 16/2014, consente il ricorso alla procedura di riequilibrio sino a quando non sia decorso il termine assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto.

Evidenzia, infine, il Collegio contabile come ai sensi dell’art. 243 quater, comma 7, del Tuel, la mancata presentazione del piano entro il  predetto termine di  90 giorni, il  diniego dell’approvazione del piano, l’accertamento da parte della competente Sezione regionale di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del  piano stesso, comportano l’applicazione dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

Conseguentemente, in presenza delle su esposte condizioni contemplate dal comma 7 dell’art. 243 quater, per le quali è prevista la ripresa del procedimento ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2012, non si potrebbero rinnovare i passaggi procedimentali già definiti e la procedura riprenderebbe il suo corso.

 

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