I motivi di ricorso del Consigliere di opposizione
Un Consigliere di opposizione lamenta di non essere stato messo in grado di avere compiuta evidenza della deliberazione di approvazione del rendiconto, in quanto ha ricevuto la relazione dell’organo di revisione contabile solo due giorni prima della seduta consiliare. Si tratterebbe, secondo il consigliere, di una violazione alle disposizioni dell’art.227 del Tuel, tale da non permettere il compito esercizio delle proprie funzioni istituzionali di consigliere comunale affermando che, a causa di tale omissione, non ha poi preso parte alla votazione conclusiva. Evidenzia, inoltre, come in sede di parere, il collegio dei revisori abbia espresso diversi rilievi contabili, per cui la successiva approvazione si porrebbe in contrasto con l’art. 227 del T.U.E.L., secondo cui, in sede di approvazione della proposta di rendiconto, il Consiglio Comunale deve tenere conto della relazione dei revisori.
La difesa dell’ente
Secondo il Comune non vi sarebbe stata alcuna lesione alle prerogative del consigliere comunale, in quanto nella riunione dei capigruppo, effettuata diversi giorni prima della seduta consiliare dedicata all’approvazione del rendiconto, sarebbe stata già trattata la questione relativa alla conoscibilità della suddetta relazione e, in quella sede, si verbalizzò che il parere risultava trasmesso al dirigente del Settore Finanziario e che molti consiglieri ne risultavano in possesso, da cui ne consegue come il consigliere sia stato posto in condizioni di prendere visione del documento.
Le motivazioni del Collegio amministrativo
In via preliminare i giudici amministrativi di primo grado evidenziano come la difesa dell’ente sia contraddittoria, in quanto da un lato pone la sua difesa sul fatto di una precedente conoscenza del documento consegnato molti giorni prima a molti consiglieri comunale, mentre dall’altro lato, nel verbale di seduta di Consiglio comunale per l’approvazione del conto consuntivo, è stato evidenziato e trascritto che la consegna della relazione dei revisori dei conti avvenuta in ritardo non potrebbe essere considerata ostativa all’approvazione del conto consuntivo richiamando, in modo espresso un orientamento della magistratura amministrativa (T.A.R. Puglia, Bari n. 251/2011) secondo cui difetterebbe una specifica previsione che imponga il deposito della relazione dei revisori dei conti unitamente alla proposta di rendiconto e nei termini fissati per tale ultimo documento.
Avuto riguardo alla competenza del consigliere comunale di opposizione nel chiedere l’annullamento della deliberazione di approvazione del conto consuntivo, deve ritenersi ammissibile in quanto legittimati ad impugnare gli atti della PA di appartenenza, ogni qual volta vi sia una violazione sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere. Rientrano in tale fattispecie quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili:
a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare;
b) violazione dell’ordine del giorno;
c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;
d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito
(ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3446/2014, T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 4570/2015; T.A.R. Salerno, n. 230/2015).
Nel caso di specie, quindi, trattandosi di una lesione alla prerogativa del consigliere di ricevere in tempo utile (almeno 20 giorni prima della seduta del Consiglio comunale) la relazione dei revisori dei conti quale documento fondamentale ed allegato al conto consuntivo, il ricorso risulta fondato avendo il citato consigliere ricevuto la documentazione solo due giorni prima della seduta, ossia con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dall’art.227 del Tuel.
Conclusioni
L’accoglimento del ricorso conduce all’annullamento della delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto della gestione.
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