Rispetto all’assoluzione in prima grado del responsabile finanziario, la Sezione Seconda giurisdizionale Centrale di Appello (sentenza n.263/2020) ne ha invece evidenziato la corresponsabilità.
La condanna in appello
La Procura ha proposto appello incidentale nei confronti del responsabile finanziario, in qaunto i giudici contabili di primo grado non avrebbero tenuto in debita considerazione il fatto che il Servizio finanziario è chiamato a effettuare, secondo i principi e i criteri della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, secondo quanto stabilito dall’art. 184, comma 4, t.u.e.l. Quindi, tale attività non avrebbe potuto ritenersi assorbita dall’attestazione resa da parte del responsabile del servizio avvocatura, anche tenuto conto che i pagamenti dei rimborsi avvenivano sulla base di meri preavvisi di parcella o con pagamenti effettuati direttamente agli avvocati, cosicché venivano a mancare i presupposti legittimanti la spesa. Per cui, il convenuto nella sua qualità di responsabile del settore ragioneria non si poteva limitare alla sola verifica della mera disponibilità della capienza in bilancio della somma necessaria, atteso che era suo onere verificare la sussistenza dei requisiti e della documentazione necessari per il riconoscimento del titolo giuridico per l’effettuazione della spesa.
Secondo il Collegio contabile di appello il responsabile finanziario non può essere mandato esente da responsabilità contabile. In primo luogo, rilevano i giudici di appello, è stato reso alla delibera di consiglio comunale il parere favorevole di regolarità contabile senza sollevare minimamente la carenza dei presupposti di legge indispensabili ai fini del rimborso delle spese legali in favore di dipendenti e – ancor più gravemente – di amministratori comunali da parte dell’ente. Inoltre, con altrettanta superficialità disponeva la liquidazione dei predetti rimborsi, anche in questo caso senza sollevare l’incompletezza dei documenti forniti a supporto delle relative richieste, ma procedendo sulla base di meri preavvisi di parcella, privi dei relativi pareri di congruità e delle previste decurtazioni del 50% degli importi delle parcelle stesse. Infatti, oltre all’avvocato, anche il responsabile finanziario avrebbe dovuto rilevare che il Comune non avrebbe potuto procedere all’esborso di denaro pubblico poiché le predette richieste di rimborso delle spese legali erano state presentate in violazione di legge e della normativa contrattuale.
Nel caso di specie, precisa ancora il Collegio contabile di appello, non si può non rilevare che il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 t.u.e.l., doveva essere espresso dal responsabile del servizio finanziario sulle proposte di delibere comportanti “impegno di spesa o diminuzione di entrata”, con estensione della responsabilità amministrativa al soggetto obbligato a renderlo. Per cui, ai fini dell’adozione della delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il controllo di regolarità tecnico-amministrativa svolto dall’avvocatura, si poneva semplicemente come propedeutico e preliminare a quello successivo di regolarità contabile demandato al responsabile del servizio finanziario. Inoltre, ciascuno degli atti che caratterizzano le fasi del procedimento di spesa, di cui agli artt. 182-185 t.u.e.l., è oggetto di apposite condotte da parte del Responsabile del servizio finanziario: sia le determine di impegno (art. 183 in combinato disposto con l’art. 151), sia quelle di liquidazione (art. 184), sia i successivi mandati di pagamento (art. 185). L’art. 184 t.u.e.l., che disciplina la “[l]iquidazione della spesa”, stabilisce che essa avvenga “in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore” (comma 1), che “[l]’atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili [sia] trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti (comma 3) e che “[i]l servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione” (comma 4).
In altri termini, la centralità del ruolo affidato all’organo preposto ai controlli di regolarità contabile è, quindi, confermata dalla reiterazione delle verifiche contabili per ciascuno dei segmenti di spesa, singolarmente individuati e la sua responsabilità non è limitata alla mera verifica di copertura finanziaria della spesa, ma involge il rispetto delle norme contabili nel loro complesso. In altri termini, il responsabile finanziario svolge “quel controllo di ‘legalità contabile’ che ha a oggetto la compatibilità della spesa con il sistema di garanzie contabili e finanziarie che l’ordinamento nel suo complesso appronta, ricomprendendovi anche la liceità della spesa e la sua corrispondenza agli interessi dell’Ente locale, oltre che la congruità del mezzo prescelto in rapporto ai fini dichiarati, con attestazione finale della disponibilità concreta di provvista” (Sez. II App. 306/2019). Infatti, anche l’attività di liquidazione svolta dal Responsabile del servizio finanziario non poteva risolversi in un controllo di legittimità tout court (che è rimesso ad altri organi e uffici), ma doveva investire la compatibilità della spesa con l’intero sistema di garanzie contabili che l’ordinamento nel suo complesso appronta, ricomprendendovi anche la liceità della spesa e la sua corrispondenza agli interessi dell’Ente locale, oltre che la congruità del mezzo prescelto in rapporto ai fini dichiarati, con attestazione finale della disponibilità concreta di provvista. Altrettanto dicasi per la fase di emissione dei mandati di pagamento, ove è ancora il responsabile del servizio finanziario a essere chiamato a un ulteriore visto di regolarità contabile, che, a questo punto, presuppone la verifica di correttezza dell’intero iter procedimentale espletato.
In merito all’elemento soggettivo della responsabilità contabile la stessa non può non essere connotata da gravissima leggerezza e macroscopica superficialità, non avendo impedito, quale responsabile del Settore finanziario, il rimborso – attraverso l’impiego di risorse pubbliche – di spese legali del tutto prive di giustificazione causale e per non aver adoperato nessuna cura, perizia o diligenza nell’emissione dei mandati di pagamento, in presenza di evidenti illegittimità dell’intero procedimento di spesa.
Alla responsabilità dell’avvocato pari al 70% del danno va aggiunta la responsabilità erariale del responsabile finanziario pari al 30% del danno previsto dalla Procura.
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