di Anna Guiducci
Debuttano nel bilancio consolidato degli enti locali le società (controllate e partecipate) emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, e quelle da esse controllate, così come definite all’articolo 2359 del codice civile. A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018, sono considerate partecipate tutte le società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se si tratta di società quotata. In caso di affidamento diretto di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale, la società è considerata partecipata indipendentemente dalla quota posseduta. Cambiano da quest’anno anche i criteri per la definizione delle soglie di irrilevanza dei soggetti appartenenti al Gruppo amministrazione pubblica (Gap). Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono infatti considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per tutti i parametri (totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici), una incidenza inferiore al 3 per cento, e non più al 10 per cento, rispetto ai valori contabili della capogruppo. La percentuale di irrilevanza riferita ai ricavi caratteristici è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei componenti positivi della gestione dell’ente. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se queste sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a una incidenza inferiore al 10 per cento. Salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. Da tenere sotto controllo i casi di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, per i quali possa giustificarsi l’esclusione dal perimetro di consolidamento. Il principio 4/4 al Dlgs 118/2011 raccomanda, infatti, di limitare agli eventi di natura straordinaria, quali terremoti, alluvioni e altre calamità naturali, le fattispecie di esclusione del consolidamento. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, deve, semmai, essere trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione. Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società. Non sono invece comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione. L’articolo 233-bis Tuel, modificato dal comma 831 della legge 145/2018, stabilisce infine che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 sono esclusi dall’obbligo di approvare il bilancio consolidato.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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