di F. Cuzzola
Secondo quanto affermato dalla Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per la Toscana nel parere n. 154/2019, le spese sostenute per la pubblicazione di notiziari, giornalini, periodici ed opuscoli aventi oggetto informazioni sull’attività e sui servizi comunali indirizzate esclusivamente alla comunità amministrata non costituiscono spese di rappresentanza ma spese di pubblicità (le spese di rappresentanza infatti, sono esclusivamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto dell’inerenza ai propri fini istituzionali).
Di conseguenza, sono soggette al limite di cui all’art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010 e, quindi, vanno considerate per l’individuazione della quota massima utilizzabile del 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
Nel medesimo parere, la Corte ha ricordato che dal computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini del rispetto della citata norma, sono da escludere le spese coperte mediante finanziamenti e contributi specificamente trasferiti o, comunque, risorse provenienti (anche per sponsorizzazioni) da altri soggetti, pubblici o privati (in tal senso, cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, delib. n. 233/2014; sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 233/2014 e delib. n. 398/2012).
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