Il notiziario che informa i cittadini sull’attività comunale rientra nel limite di spesa in bilancio per la pubblicità

Secondo quanto affermato dalla Corte dei conti le spese sostenute per la pubblicazione di notiziari, giornalini, periodici ed opuscoli aventi oggetto informazioni sull’attività e sui servizi comunali indirizzate esclusivamente alla comunità amministrata non costituiscono spese di rappresentanza.

15 Maggio 2019
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di F. Cuzzola

Secondo quanto affermato dalla Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per la Toscana nel parere n. 154/2019, le spese sostenute per la pubblicazione di notiziari, giornalini, periodici ed opuscoli aventi oggetto informazioni sull’attività e sui servizi comunali indirizzate esclusivamente alla comunità amministrata non costituiscono spese di rappresentanza ma spese di pubblicità (le spese di rappresentanza infatti, sono esclusivamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto dell’inerenza ai propri fini istituzionali).
Di conseguenza, sono soggette al limite di cui all’art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010 e, quindi, vanno considerate per l’individuazione della quota massima utilizzabile del 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
Nel medesimo parere, la Corte ha ricordato che dal computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini del rispetto della citata norma, sono da escludere le spese coperte mediante finanziamenti e contributi specificamente trasferiti o, comunque, risorse provenienti (anche per sponsorizzazioni) da altri soggetti, pubblici o privati (in tal senso, cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, delib. n. 233/2014; sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 233/2014 e delib. n. 398/2012).

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