Il mutuo garantito e l’aumento del fondo di dotazione di una azienda speciale postula l’incarico gratuito all’amministratore

22 Dicembre 2020
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Il principio di gratuità dei compensi per le cariche ricoperte nell’ambito del C.d.A. di Azienda Speciale si realizza quando l’ente locale presti garanzie per mutui contratti dall’azienda per investimenti, ovvero quando il fondo di dotazione è aumentato. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n.177/2020) in risposta ad alcuni quesiti posti da un ente locale.

I dubbi

La Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 9/2019) ha avuto modo di precisare come, la locuzione “contributi a carico delle finanze pubbliche” richiesta dalla normativa (ex art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010), ai fini dell’obbligo della gratuità dei compensi agli amministratori dei consigli di amministrazioni di una azienda speciale, non rientrano il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio. Il dubbio del Comune è se le garanzie prestate dall’ente locale alla propria azienda speciale, per mutui contratti ai fini degli investimenti, nonché l’aumento del fondo di dotazione sempre per l’accesso ad investimenti, siano da considerare fuori o entro il perimetro tracciato dalla Sezione delle Autonomie.

Le indicazioni del Collegio contabile

Secondo i giudici contabili della Lombardia il contributo a carico delle finanze pubbliche richiesto dalla normativa, si identifica con una erogazione di denaro fine a sé stessa, talvolta condizionata al verificarsi di determinati eventi nella sfera giuridica del beneficiario, ma che comunque non rappresenta mai il pagamento di un corrispettivo, per la prestazione di un servizio o per la cessione di un bene. Pertanto, in merito alle garanzie prestate dal Comune all’Azienda Speciale per mutui contratti dalla stessa per investimenti, è evidente il connubio tra il primo e quest’ultima, tra il rilascio delle garanzie personali e l’incremento del patrimonio pubblico, considerato altresì che la prestazione delle medesime può a rappresentare una condizione per la concessione stessa del finanziamento. A tal fine, ricorda il Collegio contabile, il testo unico degli enti locali ha posto in capo agli enti locali presupposti e di limiti quantitativi finalizzati ad evitare il rischio di un eccessivo irrigidimento del bilancio (artt. 202 ss e 207), mentre i principi contabili hanno imposto l’onere di effettuare congrui accantonamenti, a copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia. Su queste ultime indicazioni si poggia la previsione del paragrafo 5.5 del Principio contabile applicato allegato 4/2 al decreto legislativo 118 del 2011, secondo cui: a) l’accantonamento nel bilancio comunale di una parte di avanzo di amministrazione pari alla somma annua dovuta per quota capitale ed interessi per mutui assunti dall’azienda speciale garantiti dal Comune (lett a) del punto 1); b) il decremento della capacità di indebitamento del Comune (lett b) del punto 1) ; c) l’inserimento del capitale residuo dei mutui dell’Azienda Speciale garantiti dal Comune nel calcolo del limite di indebitamento comunale come debito potenziale (lett a) del punto 1). A ciò si aggiunge un ulteriore rischio finanziario del Comune nell’ipotesi di inadempimento dell’Azienda Speciale, chiamato per tale ragione a rispondere, con aggravio della sua esposizione debitoria a seguito della terza richiesta consecutiva di pagare le annualità di un prestito garantito, considerato che il residuo debito oggetto della garanzia va registrato dall’ente locale medesimo come proprio.

In modo non diverso i principi esposti sono da estendere anche in caso di aumento del fondo di dotazione iniziale dell’Azienda Speciale per la realizzazione di investimenti. Su quest’ultima questione, infatti, si è espressa Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n.58/2019) secondo la quale “eventuali ricostituzioni del fondo iniziale di dotazione, in conseguenza di assorbimenti derivanti da perdite di esercizio, costituiscono irrogazioni a fondo perduto come tali rientranti nel novero delle contribuzioni pubbliche idonee a fare scattare la prescrizione del divieto di cui al richiamato articolo 6, comma 2 del D.L. n. 78 2010”, a maggior ragione, a prescindere dal nomen iuris, l’incremento di tele fondo si sostanzia in un contributo agli investimenti, cioè a dire in un’“utilità economica” a beneficio dell’Azienda Speciale.

Conclusioni

Il Collegio contabile, pertanto, conclude precisando come entrambi i presupposti precisati dal Comune rientrano nel divieto di remunerazione degli incarichi dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Azione speciale.

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