Il Ministero del Lavoro con nota del 04/10/2013 interviene sugli intervalli temporali dei contratti a tempo determinato.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota prot. n. 31/5426 del 4 ottobre 2013, con la quale risponde ad alcuni quesiti pervenuti in materia di intervalli temporali tra 2 contratti a termine. La domanda posta riguarda la contrattazione collettiva ed aziendale, qualora la stessa aveva ridotto la durata degli intervalli a 20 (per la durata infrasemestrale) e 30 giorni (per la durata ultrasemestrale), in deroga alla durata ordinaria rispettivamente di 60 e 90 giorni, e se tale durata conservi ancora la sua validità a fronte della novella legislativa introdotto con la Legge 99/2013.

                Secondo il Ministero essendo con la citata Legge 99/2013 stata ridotta la durata rispettivamente in 10 e 20 giorni, l’eventuale deroga inserita nei citati contratti risulta oggi non più operante, in quanto superiori all’attuale normativa. Quanto invece agli accordi collettivi stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative, sarà sempre possibile prevedere una loro riduzione e perfino un loro azzeramento, nelle ipotesi definiti dalla procedura pattizia con effetti normativi nei confronti di tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione dei citati accordi.

                Infine, precisa il Ministero, che resta ferma la possibilità da parte dei Contratti Collettivi prevedere intervalli anche più lunghi di quelli previsti dalla normativa nazionale, ma tali disposizioni non potrebbero che produrre effetti sul piano obbligatorio e quindi esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti. 

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