Il mancato invio della relazione-questionario sul rendiconto può causare la revoca del revisore

il sole24ore
23 Ottobre 2019
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di Carmelo Battaglia e Domenico D’Agostino

Con la deliberazione n. 71/2019, la Corte dei conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, ha ribadito che la compilazione e la trasmissione della Relazione-questionario sul rendiconto non rappresenta un mero adempimento pubblicitario, ma rivesta un ruolo di capitale importanza, che determina responsabilità e conseguenze, di natura politico-amministrativa e tecnico-contabile, in caso di mancata compilazione o di omessa trasmissione. La Corte ha ricordato che, in base all’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 266/2005 gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una Relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo. La Corte, inoltre, ha richiamato le funzioni della stessa Magistratura contabile, che definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della citata Relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’Amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione. Vista l’importanza strategica, per il controllo contabile, della Relazione-questionario, le omesse compilazioni e trasmissioni della stessa, oltre a rivestire particolare gravità, determinano conseguenze e responsabilità a carico dell’organo di revisione. In particolare, la Corte sarda ha richiamato il punto 1.9.7. dei “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali“, approvati nel febbraio 2019 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili, che evidenzia come il mancato invio di documentazione contabile di particolare rilievo ed importanza, quale la Relazione al rendiconto, possa costituire causa di revoca per inadempimento, ai sensi dell’articolo 235, comma 2, del Tuel. La Corte ha affermato che il mancato invio della Relazione-questionario al rendiconto, o il grave ritardo nella trasmissione della stessa, costituisce violazione di un preciso obbligo di legge e di un dovere d’ufficio e compromette lo svolgimento del controllo in capo alla stessa Magistratura contabile. Pertanto, le conseguenze di tale significativa omissione, da parte dell’organo di revisione, sono molto gravi: dal punto di vista civilistico del rapporto di incarico professionale, tale omissione integra la fattispecie dell’inadempimento, che può portare alla revoca dell’incarico, con conseguente discredito per i successivi incarichi della stessa tipologia; dal punto di vista politico-amministrativo, a seguito della deliberazione accertativa della magistratura contabile, incombe sul Sindaco e sul Consiglio comunale l’adozione di ogni sorta di provvedimento nei confronti dell’organo di revisione, dalla sospensione alla revoca/sostituzione, trattandosi dei due organi che hanno competenza in materia, presiedendo alla nomina del revisore ed anche, conseguentemente, alla sua revoca. Infine, oltre il comportamento omissivo stigmatizzato dalla Corte, è opportuno ricordare che il revisore contabile, come qualunque altro esercente una professione, regolamentata per legge e gestita da un ordine professionale, è sottoposto al potere disciplinare che, in casi come quello affrontato dalla Sezione sarda, deriverebbe come effetto automatico dalla pronuncia contabile.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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