Il mancato accantonamento per i rinnovi contrattuali è grave irregolarità contabile

Il principio contabile della contabilità armonizzata sembra non obbligare gli enti locali ad accantonare le risorse per i rinnovi contrattuali.

3 Febbraio 2020
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Il principio contabile della contabilità armonizzata sembra non obbligare gli enti locali ad accantonare le risorse per i rinnovi contrattuali. Sulla facoltà o obbligo di accantonamento degli arretrati contrattuali è intervenuta la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, nella deliberazione n.11 del 30 gennaio 2020, precisando che in merito all’accantonamento gli enti sono obbligati a fare riferimento al d.lgs. 165/2001 che non lascia spazio ad alcuna discrezionalità.

Il principio contabile

L’obbligo o la facoltà di accantonamento è contenuto nel principio contabile paragrafo 5.2, lett. a), Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 secondo cui l’impegno per la spesa del personale avviene “nell’esercizio in cui è  firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in  bilancio di appositi capitoli sui quali non e’ possibile assumere  impegni  ed effettuare  pagamenti”.

Le considerazioni del Collegio contabile

Secondo i giudici contabili liguri, pur prevedendo il principio contabile un auspicio all’accantonamento, nel caso di specie nel comune oggetto di controllo non erano stati inseriti gli accantonamenti del rinnovo contrattuale del periodo 2016-2018, l’accantonamento della somma del rinnovo contrattuale risponda, comunque sia, ad un criterio di sana gestione che l’ente deve seguire. Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall’attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi.

L’obbligatorietà dell’accantonamento è contenuto nel D. Lgs. 165/2001 dove, all’art. 48, comma 2, primo periodo si precisa che “… gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell’art. 40, comma 3-quinquies”, nonché al comma 4, secondo periodo, secondo cui “per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa”.

Nel caso di specie, è verosimile che la spesa (iscritta in bilancio e già erogata, a detta dell’amministrazione) sia stata imputata al bilancio di previsione 2018: infatti, nel caso di diverso stanziamento nell’esercizio finanziario 2017, la spesa stessa sarebbe confluita nel risultato di amministrazione 2017, per la parte accantonata dell’avanzo (art. 187, comma 1, quinto periodo, D. Lgs. 267/2000).

Di conseguenza, la Sezione deve accertare il mancato accantonamento degli arretrati per la contrattazione collettiva riferita al triennio 2016-2018 e rappresentare all’amministrazione l’obbligo di accantonamento per quella futura, riferita al triennio 2019-2021.

Quale importo accantonare nel triennio 2019-2021

Si ricorda come il comma 127 dell’articolo unico della legge di bilancio 2020 abbia previsto una maggiore dotazione per il rinnovo contrattuale 2019-2021 apportando le seguenti modifiche economiche:

  1. Per l’anno 2020 la dotazione passa da 1,425 Miliardi di euro a 1,75 Miliardi con un incremento di 325 Milioni di euro;
  2. Per l’anno 2021 la dotazione finanziaria passa da 1,775 Miliardi a 3,375 Miliardi di euro con un incremento di 1,6 Miliardi di euro.

Prendendo a riferimento gli importi rivalutati del personale con il contratto 2016-2018, l’incremento vale per 1,3% per l’anno 2019, 1,9% per l’anno 2020 per giungere al 3,5% a decorrere dall’anno 2021.

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