A seguito della sentenza n.4/2020 della Corte Costituzionale, che ha dichiaro l’illegittimità della normativa che ha permesso agli enti locali di far confluire nel fondo crediti di dubbia esigibilità l’avanzo nascente dal Fondo anticitazione di liquidità, determinerà per gli enti locali un maggior disavanzo che andrà imputato all’esercizio 2020 nonché, in ipotesi, alle suc-cessive annualità sulla base della disciplina giuridica applicabile (es. 188 TUEL). Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti del Molise (deliberazione n.44/2020) evidenziando un vero e proprio obbligo giuridico da parte degli enti locali di conformale l’azione amministrativa alle indicazioni discendenti dall’illegittimità costituzionale della normativa.
La norma dichiarata incostituzionale
Con la sentenza n.4/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’art.2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 e della sua norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di bilancio 2018 secondo cui “L’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell’allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell’articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell’articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l’operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo”.
Essendo stata pertanto espunta dall’ordinamento la citata normativa, tutti gli enti che avessero fatto confluire nel FCDE il Fondo anticipazione di liquidità dovranno ricostituirlo.
Il nuovo intervento del legislatore
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della sopra indicata normativa, il cosiddetto decreto “Milleproroghe” 2020 ha introdotto il nuovo articolo 39-ter, recante disposizioni che non si limitano a richiamare l’obbligo di accantonamento del fondo anticipazioni di liquidità, ma si preoccupano altresì di rendere meno onerosa la fase di ripiano dell’even-tuale disavanzo emerso nonché di regolare, con disciplina applicabile a tutti gli enti lo-cali beneficiari, le modalità di contabilizzazione, nei bilanci di previsione, dei riflessi fi-nanziari dell’istituto giuridico in esame, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità accantonato al termine di ciascun esercizio. Proprio in considerazione degli effetti sul risultato di amministrazione, si ricorda come la sentenza della Consulta avesse a tal fine precisato che, “Con riguardo alla situazione venutasi a creare a causa della non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e dell’extradeficit presumibilmente generato dalla gestione posta in atto nelle more della presente decisione (non risulta allo stato degli atti la realizzazione di alcuna economia in grado di compensare l’allargamento della spesa), l’ente locale dovrà avviare il necessario risanamento nei termini di legge. È chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – tutti i bi-lanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di ammi-nistrazione secondo i canoni di legge”. In altri termini, gli enti locali interessati dovranno, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonare il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e, appunto, non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
Il Collegio contabile, non interviene in sede di verifica dell’impostazione contabile di un comune, ma esclusivamente in sede consultiva, ossia per l’espressione di un parere. In tale veste, non è possibile rilevare l’eventuale nuovo illegittimità costituzionale della normativa, ed in modo particolare del comma 2 dell’art.39-ter del decreto “Milleproroghe”, nella parte in cui consente in un periodo che può estendersi fino a quasi un venticinquennio, almeno una parte del disavanzo emerso in sede di adeguamento agli effetti dell’intervento della Consulta, quale fattispecie derogatoria al regime ordinario di recupero del disavanzo, codificato dagli articoli 188, comma 1, del TUEL (ossia del recuper nell’anno successivo o al massimo nel triennio del bilancio 2020-2022). Allora, l’attenzione si sposta sulle disposizioni del successivo comma 3 della nuova normativa. Quest’ultima disposizione stabilisce, che il fondo anticipazione di liquidità costituito in sede di rendiconto 2019 è iscritto per lo stesso importo, fin dal bilancio di previsione 2020-2022, in parte entrata come “utilizzo del risultato di amministrazione”; contestualmente, tale importo, al netto della quota di anticipazione che nell’esercizio sarà oggetto di rimborso, è iscritto (come “fondo anticipazione di liquidità”) nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. In altri termini, Il comma 3 dell’articolo 39-ter del D.L. 30/12/2019, n. 162, unitamente al successivo comma 4 che ne estende l’applicazione anche da parte degli enti in disavanzo di ammi-nistrazione, introducendo una regola contabile destinata ad assicurare, in via generale e per tutti gli enti locali, la neutralità degli effetti dell’anticipazione di liquidità anche nei singoli esercizi in cui si snoda il rimborso annuale, appare quindi ispirata all’esigenza di superare ogni prassi che, in sede di sua contabilizzazione, si traduca in una non necessaria sottrazione di spazi di spesa.
Enti in disavanzo
Evidenzia il Collegio contabile come sia stato stabilito che una volta determinato il disavanzo complessivo, il comma 2 dell’articolo 39-ter consente, in deroga alle modalità ordinarie, di calco-lare le quote e il periodo di ripiano distinguendo tra due possibili ipotesi:
- a) disavanzo 2019 inferiore o pari all’ “incremento dell’accantonamento al fondo antici-pazione di liquidità”. Tale “incremento”, di regola, coincide con la complessiva anticipazione da restituire al 31 dicembre 2019, salvi i casi – in verità, del tutto asistematici – di “utilizzazione” par-ziale della facoltà consentita dalle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, in ragione di un FAL di importo superiore al FCDE;
- b) disavanzo 2019 superiore all’ “incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità”. In questo caso, precisa il Collegio contabile molisano, nel calcolo del disavanzo complessivo da applicare nell’esercizio 2020 e nei successivi occorrerà considerare, in aggiunta alla quota pari alla sorta capitale annua dell’anticipazione da rimborsare, un’ulteriore quota relativa alla parte di disavanzo superiore all’ “incremento dell’accantonamento”. Tuttavia, quest’ultima quota, non operando per essa la norma derogatoria introdotta dall’articolo 39-ter, sarà assoggettata alle ordinarie regole in materia di periodo di ripiano (di regola triennale, tenuto conto della sua emersione a decorrere dal 2019 e della previsione dell’articolo 188 TUEL).
Inoltre, potrebbe esserci l’ipotesi di un ente locale il risultato di amministrazione, anteriore all’esercizio 2019, evidenziasse comunque un disavanzo, nonostante l’intervenuto esercizio della facoltà di “utilizzazione” del FAL ai fini del FCDE. Ora, secondo il Collegio contabile, in questo caso l’ente dovrà considerare nel calcolo del disavanzo complessivo da applicare nell’esercizio 2020 e nei successivi, in aggiunta alla quota pari alla sorta capi-tale annua dell’anticipazione da rimborsare, l’ulteriore quota relativa alla parte di disavanzo superiore all’ “incremento dell’accantonamento”.
Conclusioni
Per i su indicati principi, il Collegio contabile indica all’ente locale che ha richiesto il parere, come in sede di quantificazione dell’importo da iscrivere, come prima voce di spesa, nei bilanci di previsione 2020-2022 e successivi, l’ente locale sarà tenuto a distinguere idealmente tre valori parziali, rispettivamente corrispondenti alle quote di recupero del disavanzo originario ancora non ripianate, alla rata annuale dell’anticipa-zione da rimborsare e all’ulteriore somma riferita alla parte di disavanzo superiore all’ “incremento dell’accantonamento”, ciascuno dei quali seguirà le regole riguardanti il rispettivo periodo di ripiano.
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