Il limite massimo dei compensi agli amministratori delle società partecipate

14 Aprile 2020
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Il limite dei compensi agli amministratori delle società a partecipazione pubblica sono attualmente disciplinati dall’art 11, comma 6, d.lgs. n. 175/2016, secondo cui le società a controllo pubblico sono suddivise in cinque fasce sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi definiti con decreto del MEF, e che, per ciascuna fascia, è determinato il limite dei compensi massimi a cui fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori. In assenza del citato decreto la norma prevede che debbano applicarsi le previsioni di cui all’art 4, comma 4, d.l. 95/2012, ai sensi del quale “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.

La Corte dei conti per la Liguria, con la deliberazione n.29/2020 risponde alla domanda sul perimetro di applicazione della normativa.

La domanda posta dal Sindaco

Il Sindaco di un Comune ha chiesto al Collegio contabile quale siano le società a controllo pubblico ancora oggi oggetto cui dovrà essere applicato ai compensi degli amministratori un importo massimo dell’80% del costo sostenuto nell’anno 2013, in attesa del decreto del MEF, stante il dubbio dell’applicazione della normativa transitoria riguardante le altre società (erogatrici di servizi pubblici locali o simili), ovvero quelle società per le quali la precedente disciplina oggi appare integralmente modificata. Si ricorda, infatti, come la norma faccia riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato. Nell’ipotesi in cui si dovesse assentire per una estensione a tutte le società chiede di conoscere se, in un quadro modificativo significativo dell’ambito di applicazione delle società, sia possibile aumentare il compenso agli amministratori.

La risposta del Collegio contabile

Precisa il Collegio contabile come l’art 4 del d.l. 95/2012, nella versione originaria, era articolato su due commi: il comma 4, relativo alle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che avessero conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, ed il comma 5, relativo alle altre società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta. A tale duplicità di previsione corrispondeva, tuttavia, una unicità del trattamento dei compensi degli organi di amministrazione delle due tipologie di società, atteso che il comma 5 rinviava sul punto al comma 4, ai sensi del quale “A decorrere dal 1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”. Da ciò discende, secondo i giudici contabili liguri, che sia alle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che svolgessero in prevalenza attività a favore dei soggetti pubblici (società strumentali) sia alle altre società a totale partecipazione pubblica sia applicato il limite della spesa storica dell’anno 2013.

Tale quadro normativo resta, inoltre, non modificato lo spirito della normativa che tenta di estendere una unificazione del trattamento dei compensi tra tutte le società a controllo pubblico. Ricorda il Collegio contabile, infatti, come le Sezioni Riunite in sede di controllo, con delibera n. 11/2019, hanno statuito che “la fattispecie di “società a controllo pubblico” è integrata allorché una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art 2359 c.c.”.

In conclusione il limite dell’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, previsto dall’art 4, comma 4 ,d.l. 95/2012 e richiamato dal comma 7 dell’art 11 d lgs 175/2016, si applica anche alle altre società a totale partecipazione pubblica (società di gestione di Servizi Pubblici Locali e altre fattispecie) che erano previste dal comma 5 dell’art 4 d.l. 95/2012.

Sulla possibilità che, in costanza di un significativo aumento delle attività delle società partecipate, possano in deroga essere aumentati i compensi degli amministratori, la risposta del Collegio contabile ligure è negativa. Infatti, la giurisprudenza della Corte dei conti, in diverse occasioni ha ribadito come, in assenza di una espressa previsione di legge, non sia possibile superare i compensi degli amministratori anche in presenza di nuovi e maggiori incarichi posti in capo all’amministratore medesimo ovvero in presenza di una particolare ed additiva complessità delle funzioni svolte. In particolare, si è osservato che “ il limite al compenso degli amministratori stabilito dall’art. 4, commi 4 e 5, del decreto legge n. 95/2012, in quanto preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica nel senso sopra precisato, non possa ammettere eccezioni che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge che nel vigente quadro normativo non è dato ravvisare con riferimento alle aumentate competenze della società partecipata dall’ente pubblico” (Sezione controllo Lombardia delibera n. 88/PAR/2015).

L’unica ipotesi derogatoria individuata dalla giurisprudenza contabile riguarda il solo caso di assenza di spesa per l’annualità di riferimento, per mancanza del costo-parametro che dovrebbe fungere da limite.

In merito alla giusta retribuzione, precisa il Collegio contabile, non essendo il rapporto tra amministratore e società riconducibile né ad un contratto d’opera né ad un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, ma ad un rapporto di tipo societario, non trova applicazione l’art 36 Cost, con conseguente disponibilità e rinunciabilità del compenso e piena legittimità di ogni previsione statutaria restrittiva finanche, al limite, della eventuale gratuità dell’incarico. (tra le tante Sezione Basilicata delibera n. 10/2018; mentre sulla natura del rapporto che lega l’amministratore e la società il riferimento è contenuto nella sent. 1545/2017 Cass., Sezioni Unite).

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