La magistratura contabile ha utilizzato e fornito le regole per il calcolo dell’accantonamento al fondo contenzioso. Tuttavia, se il valore non differisce in modo consistente rispetto ai calcoli effettuati dall’ente, allora permane in capo all’ente l’espressione di una discrezionalità amministrativa, non sindacabile da parte dei giudici contabili. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n.96/2022 della Corte dei conti della Sicilia.
L’istruttoria del fondo contenzioso
Sul fondo contenzioso, il Collegio contabile precisa di aver ricevuto una consistente corrispondenza intercorsa tra i consiglieri di minoranza e gli attori delle politiche di programmazione finanziaria. I primi, con inviti e/o diffide, hanno chiesto e sollecitato l’ente di avere fornita la documentazione sullo stato del contenzioso effettuata ai sensi del principio contabile n.4/2 punto 5/2 lett.h). A sua volta il Collegio dei revisori dei conti alla fine del 2021 e all’inizio del 2022, dà atto dell’assenza di riscontro, a seguito di una propria richiesta, da parte del responsabile del servizio finanziario dell’invio di “un’attenta ricognizione dello stato del contenzioso secondo i criteri di norma al fine di quantificare …”. Già i giudici contabili, nella propria richiesta istruttoria, avevano chiesto all’ente una esaustiva rappresentazione della situazione del contenzioso passivo pendente al 31.12.2019, con la produzione di un prospetto che, in maniera dettagliata, fornisse informazioni relativamente ad ogni giudizio non ha avuto riscontro e l’ente si è riservato di produrre una quantificazione successivamente. In merito alle criticità rilevate negli esercizi precedenti, l’ente ha aveva modo di precisare che “il contenzioso è una delle criticità che deve essere affrontata in maniera radicale” e che “si deve portare avanti l’attività di ricognizione del contenzioso pendente, affinché sia fatta una reale stima dei rischi da soccombenza per le varie controversie pendenti, mettendo tale attività tra gli obiettivi delle Posizioni Organizzative per il 2021 e, con l’approvazione del rendiconto 2021, qualora necessario, si provvederà a rimpinguare il fondo e, a partire dall’esercizio 2022 si vedranno i primi frutti dell’attività risanatoria”.
In vista dell’adunanza, l’ente ha comunicato di avere proceduto “a quantificare in maniera puntuale i rischi da contenzioso in € 3.384.160,75, in valore assoluto corrispondente al 57,64% del valore complessivo delle liti di € 5.871.333,46”, allegando un completo prospetto al 31.12.2020, dal quale, tuttavia, è possibile trarre il dato del valore complessivo del rischio di soccombenza al 31.12.2019 nei giudizi di cui l’ente è parte, pari ad euro 3.586.040,06, comunque superiore al dato indicato dall’ente. In altri termini, la ricognizione dell’ente rispetto a quella effettuata dalla Corte differisce di un importo pari a circa 200.000 euro di minore ricognizione.
Conclusioni
Il Collegio contabile siciliano dà atto all’ente di avere finalmente provveduto a calcolare il fondo contenzioso secondo le disposizioni giuscontabili, attribuendo a ciascun giudizio una percentuale di rischio di soccombenza sulla cui valutazione (espressione di discrezionalità amministrativa) la magistratura contabile incontra il limite della separazione dei poteri, ove la quantificazione non appaia manifestamente illogica.
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