Il “Fondone” dei Comuni: modalità e criticità di utilizzo tra la fine 2020 e l’inizio 2021

Approfondimento ed analisi  della struttura e del funzionamento del cosiddetto “Fondone”. La disamina parte dalla norma istitutiva per poi articolarsi nei diversi ambiti applicativi della legge.

14 Dicembre 2020
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LA NORMA ISTITUTIVA DEL “FONDONE”

L’art. 106 del DL 19/5/20, n. 34, ha istituito un fondo erariale a favore dei Comuni a seguito dell’emergenza Covid-19, con iniziali 3 mld di euro.

LE FINALITA’ INIZIALI
L’art. 106, c.1, del DL 34/20 indica la finalità di: “concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane  le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020”.

Per l’individuazione delle funzioni fondamentali, si fa riferimento all’elenco indicato nell’art. 14, comma 27, del D.L. 31/5/10, n.78, convertito nella L. 30/7/10 n. 122:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; (226)
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.

IL TAVOLO TECNICO
E’istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia (art. 106, c.2, DL 34/20. DM 29/5/20).

IL PRIMO RIPARTO
Il DM 16/7/20, allegati A e B, GU n. 182 del 21/7/2020, ha stabilito i criteri e le modalità di riparto ex art. 106, c.1, DL 34/20. Vedasi nota del 16/7/20 del MEF.

IL MONITORAGGIO
Il monitoraggio può avvenire anche attraverso i Servizi ispettivi di finanza pubblica (art. 106, c.3, DL 34/20).

L’INCREMENTO DEL “FONDONE”
Per i Comuni l’art. 39, c.1, del DL 104/20, prevede un incremento di 1,220 mld.

LE FINALITA’ DELL’INCREMENTO
L’art. 39, c.1, del DL 104/20, prevede le seguenti finalità:
“1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
al netto delle minori spese
e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate
e delle maggiori spese…”

LA CONTABIZZAZIONE
I trasferimenti del c.d. “fondone” sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 (art. 39, c.1, DL 104/20) “al fine di garantire l’omogeneita’ dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie”.

IL SECONDO RIPARTO
Vedasi il DM 11/11/20 e la Nota metodologica MEF

LO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE
Vedasi il DM n. 212342 del 3 novembre 2020 che prevede:
– l’obbligo di certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il  30/4/21 (poi prorogata al 31/5/21 dal DDL legge di bilancio 2021),
tramite http://pareggiobilancio.mef.gov.it (art. 39, c.2, DL 104/20).
– “La certificazione … non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti… con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale (art. 39, c.2, DL 104/20).
– il modello di certificazione firmato digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria.
– il modello contiene le seguenti sezioni:
B.1 Sezione 1 del modello COVID-19 – “Entrate”
B.2 Sezione 2 del modello COVID-19 – “Spese”
B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese
B.4 Modello COVID-19 – Delibere
– nella certificazione sono inseriti i dati come desunti dal consuntivo 2020, se approvato e non ancora trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati, o, in mancanza, desunti dal preconsuntivo 2020.
– “Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020
rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19, comunicano, secondo il prospetto “CERTIF-COVID-19/A” le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 30 aprile 2021 e con le stesse modalità contenute nell’allegato 1 al presente decreto.
– Il modello COVID-19 ha la finalità di raccogliere tutte le informazioni relative alle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese di ciascun ente locale connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese. La compilazione di tale modello è propedeutica alla compilazione e trasmissione della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020.
– si evidenzia che per la TARI, TARI-Corrispettivo ed il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, le celle non sono editabili in quanto è riconosciuta comunque una quota di variazione di entrata (perdita) stimata (cfr. Colonna (g) – Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile).
– Novità del modello:
a) entrano nel calcolo della certificazione, anche le maggiori entrate che comportano una riduzione del saldo complessivo della certificazione stessa.
b) compaiono dei tetti massimi di riduzione delle entrate ammissibili ai fini della certificazione (ad esempio IMU < max 2%).
c) anche gli utili distribuiti dalle aziende partecipate e gli oneri di urbanizzazione entrano nel calcolo della certificazione

IL REGIME SANZIONATORIO
In caso di mancato invio della certificazione, sanzione del 30% dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022 (art. 39, c.3, DL 104/20).
N.B. sanzione viene elevata fino al 100% delle risorse attribuite dall’art. 154 del DDL Legge di bilancio 2021.
Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato (Art. 154, c. 2, DDL legge di bilancio 2021).

LE VARIAZIONI DI BILANCIO
– Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse del “fondone” (ex art. 106 del DL 34/20), possono essere deliberate sino al  31/12/20 (art. 39, c.5, DL 104/20)
– il DL 23/11/20, n. 154, ristori ter, all’art. 2 (Fondo solidarietà alimentare bis) prevede “3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.”

IL RIPARTO FINALE
Vedasi Conferenza Stato Città del 1/12/20 e la nota metodologica del MEF del 1/1/20.
N.B. La nota metodologica del MEF del 1/1/20 individua una eccedenza di risorse di 570 ml, pari al 16% del totale delle somme distribuite.

L’UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDONE
– il DM n. 212342 del 3/11/20 (certificazione COVID), nel punto “B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MAGGIORI/MINORI ENTRATE E MAGGIORI/MINORI SPESE DEL MODELLO COVID-19” precisa che le maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese di ciascun ente locale debbono in qualche modo essere connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese.
– il DDL legge di bilancio 2021, all’art. 154, c. 2, precisa la finalità del “fondone” di cui all’art. 106 del DL 34/20: le risorse “sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID”.
Si allarga pertanto il periodo del ristoro al biennio 2020-2021 e ciò consente l’utilizzo delle risorse del 2020 non spese anche nell’anno 2021.
-rimane, tuttavia, il vincolo di utilizzo delle risorse per coprire perdite di gettito delle entrate comunali. Il meccanismo è il seguente: “Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate …” (DDL legge di bilancio 2021, art. 154, c. 2).
– Le eventuali risorse ricevute in eccesso saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato (DDL legge di bilancio 2021, art. 154, c. 2); non è attualmente possibile calcolare quante risorse si dovranno restituire, poichè i criteri saranno definiti in un secondo momento.

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