di Matteo Barbero
ENTI LOCALI/OK A UN OMBRELLO PER ARGINARE GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CONSULTA
Introduzione di un ombrello per arginare gli effetti della sentenza della Consulta che ha bocciato il meccanismo di rimborso trentennale delle anticipazioni sblocca pagamenti. Introduzione di un fondo per la concessione di nuove agevolazioni sulla tassazione dei rifiuti a favore delle utenze non domestiche. Rifinanziamento del fondo per il sostegno alimentare, che viene esteso anche al pagamento delle spese per affitti e bollette. Sono le principali novità per gli enti locali contenute nel decreto sostegni-bis (decreto legge numero 73 del 2021). Misure di contenere gli effetti della sentenza n. 80/2021 della Corte costituzionale Il piatto forte del provvedimento è divenuto per forza di cose la decisione con cui i giudici delle leggi hanno travolto il meccanismo contabile messo in campo per sterilizzare gli effetti di un’altra sentenza, la n. 4/2020, che aveva a sua volta censurato l’utilizzo della quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle anticipazioni di liquidità ai fini della copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Per ovviare, il legislatore ha disposto (con il comma 1 dell’art. 39-ter, non colpito dall’ultima pronuncia) gli enti locali accantonassero il fondo anticipazione di liquidità (fal) nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 per un importo pari all’ammontare complessivo incassato negli esercizi precedenti e non ancora rimborsato a tale data. Il comma 2 aveva quindi consentito di ripianare il maggiore disavanzo anno per anno, a decorrere dal 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio. La Consulta, inoltre, ha cassato anche il comma 3, che disciplinava secondo la stessa logica il passaggio a bilancio del fal. Per cui le amministrazioni dovranno anche ritoccare i preventivi e trovare nuove coperture di competenza della quota da rimborsare su ciascun esercizio.
Per ora il sostegni bis ci mette una doppia pezza: innanzitutto rinvia al 31 luglio la scadenza per l’approvazione del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti «che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui» al decreto legge 35/2013. Inoltre, stanzia un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro in favore degli enti che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 162/2019, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla Bdap. Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo. Agevolazioni tassazione rifiuti Viene istituito fondo con una dotazione di 600 milioni di euro finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari o della Tari al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività. Il riparto avverrà in proporzione alla c.d. quota Tari del fondone 2020.
I comuni potranno incrementare gli sconti a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Fondi per popolazione svantaggiata Viene stanziato un fondo di 500 milioni al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Il riparto sarà operato per il 50% in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune e per il restante 50% in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. Il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. Riscossione coattiva Lo stop viene esteso 30 giugno prossimo, così come l’inibitoria alle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 48-bis del dpr 602/1973, per pagamenti superiori a 5.000 euro. Anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti commerciali Viene stanziato un ulteriore miliardo per l’anno 2021, che gli enti potranno richiedere con deliberazione della Giunta nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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