Il Fondo garanzia debiti cambia i prospetti contabili

ItaliaOggi
15 Ottobre 2021
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di Matteo Barbero

Il fondo garanzia debiti commerciali cambia i prospetti contabili. La Commissione Arconet ha discusso nell’ultima seduta la proposta di integrazione del piano dei conti, degli schemi di bilancio e di rendiconto e del principio applicato 4/3 riguardante il Fgdc. Ricordiamo che quest’ultimo è disciplinato dai commi 859 e seguenti della l 145/2018, in vigore da quest’anno, che impongono alle amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di accantonare tale fondo (in misura variabile dall’1% al 5% degli stanziamenti per l’acquisto di beni e servizi) se rientrati in una delle seguenti fattispecie: 1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (se non e’ superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio); 2) se presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’art. 4 del dlgs 231/2002.

L’aggiornamento del piano integrato dei conti e degli schemi di bilancio, di cui al punto in esame, si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore, nel 2021, della disposizione di cui alla legge di bilancio per il 2019, inizialmente rinviata, riguardante l’obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali. Pur nella consapevolezza che gli enti, nel rispetto della disciplina in vigore dal 2021, hanno già effettuato il previsto accantonamento, l’aggiornamento consente di darne evidenza. A tal fine è previsto l’aggiornamento dell’allegato a/1 sia nello schema di rendiconto della gestione sia nello schema di bilancio di previsione. La Commissione precisa inoltre che a seguito dell’inserimento del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali tra gli obiettivi del Pnrr, come riforma abilitante (riforma 1.11), è necessario garantire il monitoraggio delle misure di garanzia previste dall’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 attraverso l’inserimento, nel piano dei conti integrato e negli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali, di apposite voci contabili riguardanti il Fondo di garanzia debiti commerciali. Gli aggiornamenti in esame non introducono ulteriori adempimenti e andranno a regime dal 2022 per lo schema di rendiconto della gestione e dal 2023 per lo schema di bilancio di previsione.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

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