Il fondo di solidarietà aggiorna i criteri

il sole24ore
4 Novembre 2019
Modifica zoom
100%

di Patrizia Ruffini

Con la manovra 2020 al via i nuovi criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale. Il decreto fiscale (articolo 57, comma 1, Dl 124/2019) riscrive il sistema perequativo utilizzato dal 2017. Per comprendere le novità occorre richiamare le due componenti del fondo, quella tradizionale e quella legata al ristoro della perdita di gettito per le esenzioni/agevolazioni Imu-Tasi. La componente tradizionale, 1.885,6 milioni, è ripartita, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, in parte in base al metodo storico, e in parte sulla base di un sistema perequativo basato su fabbisogni standard e capacità fiscali. Il sistema attuale prevede percentuali progressivamente crescenti di perequazione: del 20% del 2015, del 30% nel 2016, del 40% nel 2017, del 45% nel 2018, del 60% del 2019, dell’85% per il 2020, fino al raggiungimento del 100% dal 2021. Con la novità introdotta dal decreto fiscale si riduce la percentuale di riparto su base perequativa prevista per l’anno 2019, dal 60 al 45%, ridefinendo anche il percorso perequativo dei prossimi anni per renderlo più graduale e sostenibile, con un incremento del 5% annuo, a partire dal 2020. L’applicazione a regime è dunque rinviata all’anno 2030. Il criterio perequativo di distribuzione del fondo resta confermato nella differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Si prevede però che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Per l’applicazione dei criteri perequativi, inoltre, è rideterminato per il 2019 l’ammontare massimo della capacità fiscale perequabile nella misura del 50% della cifra complessiva della capacità fiscale da perequare (target perequativo). A partire dal 2020 la quota viene via via incrementa del 5% annuo, fino a raggiungere il 100% dal 2029. Con il sistema a regime, dal 2030 la quota del fondo distribuita in base a fabbisogni e capacità fiscale sarà pari al 100% delle capacità fiscali. Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all’ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi. Un altro correttivo arriva dalla legge di bilancio. La novità riguarda la componente del fondo di solidarietà comunale ristorativa dei gettiti perduti per le esenzioni e le agevolazioni Imu e Tasi previste dalla legge di stabilità 2016, che viene ridotta da 3.767,45 a 3.753,279 milioni di euro. Nella legge di bilancio attesa in Senato previsto anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 l’incremento del fondo Imu-Tasi di 110 milioni di euro l’anno senza vincolo di destinazione. Infine, fra le novità anche l’abrogazione del limite sulle spese di formazione a regioni, enti locali e organismi ed enti strumentali a partire dal 1 gennaio 2020 (articolo 57, comma 2 del Dl fiscale).

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento