Il fondo di riserva copre solo il disavanzo sovradimensionato rispetto al limite legale

il sole24ore
5 Novembre 2019
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di Carmelo Battaglia e Domenico D’Agostino

Con la Deliberazione n. 120/2019/PRSP, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, ha chiarito come le censure della magistratura contabile, in sede di controllo, anziché essere solo di natura repressivo-sanzionatoria, abbiano natura eminentemente collaborativa e servano a far sì che gli Enti controllati, nella piena discrezionalità politica e tecnica della quale sono dotati, possano rimeditare, correggere o meglio motivare le decisione adottate, quando le stesse possano compromettere gli equilibri finanziari dell’Ente. In particolare, nel caso sottoposto al vaglio della Corte molisana, in  occasione delle verifiche sul rendiconto per l’anno 2016 di un comune, sono state accertate gravi irregolarità contabili, alcune delle quali suscettibili di pregiudicare gli equilibri finanziari dell’Ente: nello specifico, la Sezione ha riscontrato la ritardata approvazione del rendiconto, il basso grado delle riscossioni, l’errata contabilizzazione del Fcde, l’erronea contabilizzazione del risultato di amministrazione, l’errata compilazione del prospetto relativo al pareggio di bilancio, nonché alcune carenze nell’attività dell’Organo di revisione. Notiziato l’Ente, al fine dell’adozione delle necessarie misure correttive, così come previsto dall’articolo 148-bis del Tuel, il comune ha provveduto a dare esecuzione a quanto disposto dalla Sezione di controllo, senza, tuttavia, che alcune delle misure proposte apparissero idonee a ripristinare gli equilibri finanziari dell’Ente, sicché sono stati assegnati allo stesso ulteriori sessanta giorni per adottare nuove misure correttive, in sostituzione di quelle giudicate inidonee. Il Comune, allora, ha provveduto al ricalcolo del Fcde, determinando un disavanzo da recuperare, al massimo, nell’arco di tre anni e, comunque, non oltre la durata della consiliatura, non essendo possibile il ripianamento del disavanzo nell’esercizio finanziario corrente con una variazione di bilancio di pari importo. La Sezione ha ritenuto tale operazione contabilmente corretta, in quanto la maggiore spesa, determinatasi a causa del disavanzo da ripianare, veniva coperta con la riduzione in uscita di svariate voci di spesa. Tuttavia, la Corte ha avanzato perplessità in merito alle riduzioni operate, in particolare, sul Fondo di riserva. Dette perplessità erano di ordine giuridico/contabile: il fondo è, infatti, disciplinato dall’articolo 166 Tuel, che impone agli Enti locali di accantonare, nel bilancio di previsione, un importo tra lo 0,30% e il 2% della spesa corrente stanziata nel titolo I della spesa. Il Fondo di riserva, inoltre, non può essere ridotto liberamente, come avviene per le variazioni operate su altri capitoli di spesa, ma solo in presenza di un evento straordinario, circostanza che non ricorreva nel caso di specie. Il fondo, pertanto, ad avviso del Collegio, non avrebbe potuto essere utilizzato ai fini del ripiano del disavanzo, salvo che non fosse risultato sovradimensionato rispetto ai limiti massimi sopra richiamati. La censura contabile della Corte è approdata in Consiglio comunale: la massima assise elettiva ha chiarito che il Fondo di riserva, stanziato a seguito della variazione, risultava essere pari al doppio del minimo richiesto dalla norma (0,30% della spesa corrente stanziata nel Titolo I della spesa), per cui sarebbe stato sovradimensionato rispetto a detto limite. Il Collegio ha preso atto dei circostanziati chiarimenti forniti dall’Ente e, pur continuando a manifestare perplessità in ordine all’utilizzazione del Fondo di riserva, ritenendo che occorra fare riferimento il limite massimo (2% della spesa corrente stanziata nel Titolo I della spesa) e non al limite minimo, ha valutato che, nel complesso, le misure adottate dal Comune fossero idonee a ripristinare gli equilibri di bilancio nell’arco del corrente esercizio finanziario. Chiarito, altresì, che  l’effettività e l’efficacia delle misure adottate sarebbero state oggetto di verifica in occasione dell’esame condotto sui successivi rendiconti, con questa pronuncia la magistratura contabile ha ribadito il ruolo di ausilio della Corte dei conti rispetto all’attività degli Enti locali, al fine di correggere tutti quegli squilibri contabili, economici e finanziari che possono determinare conseguenze gravi ed irreversibili per l’Amministrazione, quali la necessità di adottare un piano di riequilibrio o addirittura il dissesto finanziario.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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