di Guido Befani
Per gli accertamenti/riscossioni ed impegni/pagamenti, rispettivamente al titolo VII dell’entrata e al titolo V della spesa, trattandosi di “cassa economale”, l’Amministrazione comunale deve provvedere alla corretta applicazione di quanto previsto dal principio della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, il quale al punto 7.1 – I servizi per conto terzi e partite di giro – stabilisce che “In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale…” e non tra le anticipazioni di tesoreria. È quanto afferma la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la delibera n. 300/2019. L’approfondimento Corte dei Conti è intervenuta rilevando diverse criticità della rendicontazione di bilancio di un comune, presentata in ritardo, nonché sull’errata contabilizzazione del fondo cassa economale tra le anticipazioni di tesoreria, anziché tra le partite di giro. La decisione Dall’esame della relazione redatta ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e ss., della legge 266/2005 dall’Organo di revisione, la Corte dei conti ha riscontrato delle criticità in riferimento al conto consuntivo 2016 presentato dall’ente comunale. Osserva la Corte, infatti, che il rendiconto della gestione è stato presentato in ritardo e, quale atto ritenuto obbligatorio dalla legge, dal ritardo nell’approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l’attivazione della procedura disciplinata dall’articolo 137 del Dlgs 267/2000 e dall’articolo 120, c. 2 e 3, della Costituzione circa l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta. Inoltre, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l’intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni. Per il Collegio, infatti, la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell’articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal Dl 174/2012) del Dlgs 267/2000, l’attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141 del Tuel. Ulteriormente, la Corte ha considerato che in sede di analisi del questionario relativo al rendiconto dell’esercizio precedente (2015) l’Ente precisava che, ritenendo di operare correttamente “ha provveduto a riportare alla voce Anticipazioni da istituto tesoriere le anticipazioni per il servizio economato”, specificando che la precisazione del revisore “L’anticipazione è stata autorizzata ma mai utilizzata” deve riferirsi all’anticipazione per il servizio economato.” Per la Corte, tuttavia trattandosi di “cassa economale”, l’Amministrazione comunale deve provvedere alla corretta applicazione di quanto previsto dal principio della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, il quale al punto 7.1 – I servizi per conto terzi e partite di giro – stabilisce che “In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale…” e non tra le anticipazioni di tesoreria, come invece ritenuto dall’amministrazione comunale interessata. Conclusioni Alla luce di queste premesse, ne deriva la tardiva approvazione del rendiconto e l’errata contabilizzazione del fondo cassa economale tra le anticipazioni di tesoreria, anziché tra le partite di giro.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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