A fronte della determinazione in via forfettaria del fondo contenzioso stimata da un ente locale nella misura del 35% del totale del contenzioso in essere, la Corte dei conti della Puglia (deliberazione n.98/2020) ha precisato che la metodologia attuata dall’ente non appare in linea con un prudente apprezzamento dei rischi a cui l’Ente è esposto.
La richiesta del magistrato istruttore
Il magistrato contabile istruttore del procedimento di verifica di un comune, ha chiesto di illustrare le modalità di calcolo del fondo e di fornire l’elenco analitico del contenzioso pendente, mediante compilazione di apposito file indicante per ciascuna posizione: valore della causa, importo della spesa potenziale in caso di soccombenza (incluse spese legali, interessi, etc.), presenza di eventuale impegno (anche parziale) con indicazione della somma impegnata; indicazione della percentuale di stima del rischio di soccombenza dell’ente (su cui va parametrato l’accantonamento a fondo rischi per il contenzioso); quota accantonata effettivamente per ciascuna posizione.
La risposta del Comune
L’ente ha certificato la pendenza di n.41 contenziosi in essere con la sola indicazione della relativa controparte e del valore della causa, per un totale complessivo di circa 1 milioni di euro. Secondo l’ente, l’accantonamento al fondo è stato calcolato in modo prudenziale con una percentuale complessiva di circa il 35%, determinata forfettariamente dal Servizio finanziario sulla scorta della valutazione effettuata dal responsabile di settore che non conteneva percentuali di rischio, tanto da incrementarlo fino a 0,5 Milioni di euro.
Le osservazioni del Collegio contabile
Secondo il Collegio contabile pugliese, il fondo contenziosi o per altre passività potenziali riveste un ruolo fondamentale per gli equilibri di bilancio prospettici di un ente locale. Ora se è vero che il Tuel si esprime in termini di «facoltà» per gli enti locali di effettuare «ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare», il principio contabile pone un vero e proprio obbligo. La magistratura contabile ha infatti evidenziato come il rapporto fra i due plessi normativi va traguardato alla luce del rapporto di genere a specie sussistente fra gli stessi. In particolare, mentre il TUEL (e il d.lgs. n. 118/2011 per le regioni) costituirebbe una disposizione generale, contemplante la facoltà di accantonare somme in appositi fondi, il principio contabile riguarderebbe, specificamente, il fondo rischi per contenzioso (vedi Corte dei conti, Sez. reg. contr. per la Liguria, deliberazione n. 103/2018).
Sempre la magistratura contabile ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, ai seguenti principi:
– la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
– la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
– la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.
Conclusioni
Sulla base dei sopra esposti principi, il Collegio contabile ha stigmatizzato come, l’applicazione al valore del contenzioso pendente di una percentuale forfetaria (35%), che prescinde dall’analisi della specificità delle singole controversie, non appare in linea con un prudente apprezzamento dei rischi a cui l’Ente è esposto. E’ stato, pertanto, invitato l’ente locale a procedere secondo la classificazione del contenzioso con distinzione delle passività in “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, applicando le percentuali di accantonamento al fondo secondo i principi enunciati.
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