Il DURC semplificato.

Notizia: Il DURC semplificato.

Il D.L. 20/03/2014 n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, contiene importanti novità in materia di semplificazioni del DURC. Qui di seguito l’analisi sull’argomento svolta dalla fondazione studi consulenti del lavoro:

Il Durc trae origine dalla necessità di ottenere una certificazione unificata relativa alla regolarità dei versamenti, e dei relativi adempimenti, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori da parte delle imprese edili appaltatrici di lavori pubblici. Stante però la sempre maggiore efficacia di contrasto del lavoro irregolare e quale strumento di sostegno alla competitività delle imprese regolari acquisita nel tempo dallo strumento, si è assistito ad una sua progressiva estensione anche in altri ambiti: riconoscimento di benefici contributivi, sussidi, sovvenzioni, lavori privati in edilizia, contratti pubblici. Il D.M. 24 ottobre 2007 prevede che il Durc possa essere rilasciato, su richiesta dall’Inps, dall’Inail e, previa convenzione con gli stessi, anche da altri enti previdenziali di assicurazione obbligatoria e dalle

Casse edili quali enti bilaterali costituite, ai sensi dell’art.2, co.1,lett.h), D.Lgs. n.276/03, da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il Ccnl. L’estensione del campo di applicazione e l’attuale modalità di richiesta della certificazione comporta un sempre maggiore impatto, in termini di tempi e di costi, per i soggetti interessati alla normativa in commento in quanto sono tenuti ad effettuare, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sempre più numerose richieste di certificazione di regolarità contributiva. Per tale motivo si ritiene di dover valutare positivamente le previsioni contenute nell’art. 4 c.1 del DL : “chiunque abbia interesse” può richiedere, con modalità esclusivamente telematica, la verifica dei requisiti di regolarità e la previsione di una durata univoca della validità dello stesso per tutte le tipologie di richieste (120gg).

In attesa del DM che disciplinerà i requisiti di regolarità, icontenuti e le modalità di verifica occorre però rilevare sin da subito due profili di criticità: la prima attiene al rilascio del Durcin presenza di crediti nei confronti della PA e l’altra al cd “preavviso di accertamento negativo”. Come è noto infatti l’art. 2 DM 13/03/2013 prevede che il documento di regolarità possa essere rilasciato in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della PA ma previa richiesta da parte del soggetto che ne richiede l’emissione.

Senza la previsione di un automatismo per l’emissione del Durcregolare in presenza dei suddetti crediti si rischierebbe di depotenziare la portata semplificatrice del DL, infatti l’interessato dovrebbe sempre dichiarare, quindi con un intervento oneroso, alla PA di vantare crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la Piattaforma informatica per la certificazione dei crediti (PCC) così come, anche in caso di preavviso di accertamento negativo, emesso in base all’art.7, co.3, del D.M. 24 ottobre 2007, il titolare potrà eventualmente esibire direttamente agli Istituti (entro il termine assegnato per la regolarizzazione) la certificazione dei crediti vantati nei confronti della P.A., sanando in tal modo l’irregolarità contributiva. In entrambi i casi il soggetto titolare dei crediti certificati avrà l’onere di comunicare agli Istituti:

• gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento);

• il codice attraverso il quale potrà essere verificata lacertificazione nella piattaforma informatica.

In merito poi al preavviso di accertamento negativo, normatodall’art. 7 c. 3 DM 24/10/07, occorrerà comprendere come raccordare la sua emissione con l’esito dell’interrogazione effettuata dal soggetto avente interesse.

Se infatti si prevedesse un esito in “tempo reale” il soggetto“analizzato” non avrebbe il necessario tempo per regolarizzare, entro quindici giorni, eventuali difformità. In sintesi si può ritenere che l’intervento normativo possa avere una reale portata semplificatrice purchè però si preveda, a monte, una puntuale verifica dei contenuti delle note di rettifica (le quali non dovrebbero precludere il rilascio del Durc) e quindi della formazione degli avvisi di addebito (che sino alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso, o meglio sino alla sua definizione non inficiano la regolarità dell’impresa).

 

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