L’ente per una corretta gestione dei residui deve effettuare un doppio controllo. Da un alto verificare le condizioni giuridiche del loro mantenimento e, dall’altro, accertare l’effettivo obbligo di riscuotere il credito e di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali previsti dall’ordinamento. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti per la Basilicata (deliberazione n.3/2021) effettuate in sede di controllo dei conti di un ente locale che ha esteso le sue richieste anche alle attività espletate dall’organo di revisione contabile.
La gestione dei residui
Il Collegio contabile a seguito dell’esame dei conti un ente locale si sofferma sulla corretta gestione dei residui, in quanto la loro analisi è finalizzata non solo a valutare la permanente esigibilità delle posizioni di credito e di debito, ma anche la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata. Infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’ente, al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento, che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell’ente, al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell’ente (art. 228, comma 3, del TUEL), effettuando un controllo sostanziale e non solo formale. In questo caso, al fine di aderire ai nuovi principi contabili, l’ente non può limitarsi a verificare che persista la ragione, il titolo giuridico e la giustificazione delle singole poste, ma deve anche accertare l’effettivo obbligo di riscuotere il credito e di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali previsti dall’ordinamento. Tale verifica permette di valutare, per ogni singolo residuo, la sussistenza o meno dei requisiti di conservazione, determinando la sua permanenza o, viceversa, la sua eliminazione.
Dai dati contabili dell’ente locale, rilevati dalla banca dati BDAP, il Collegio contabile ha evidenziato una scarsa movimentazione dei residui attivi, pari soltanto al 8,44%, indice di una riscossione molto bassa delle entrate in conto residui, se si considera che una percentuale di residui, pari al 73,62% del riscosso, è stata dichiarata insussistente.
I controlli dei revisori
Al fine di verificare le attività poste in essere dal revisore dei conti sui residui attivi e passivi, il Collegio contabile ha chiesto all’organo di revisione alcuni approfondimenti al fine di:
- appurare se l’Organo di revisione abbia effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito e in ordine all’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno (cfr. allegato 4/2, punto 9.1, del D. Lgs. n. 118/2011);
- accertare se, acquisito l’elenco dei crediti per anno di formazione, l’Organo di revisione abbia accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota con motivate tecniche di campionamento.
L’Organo di revisione ha, a tal fine, dichiarato che “Per quanto concerne il rilievo relativo alla gestione delle entrate si precisa che, tenuto conto degli anni di formazione dei residui in sede di riaccertamento ordinario degli stessi è stata verificata a campione la fondatezza giuridica dei crediti accertati, la esigibilità tenuto anche conto della scadenza dell’obbligazione, e nel corso della verifica, è stata posta particolare attenzione sui crediti costituiti in epoca più remota”.
In merito alla medesima domanda, invece, l’ente ha giustificato la scarsa movimentazione dei residui attivi in ragione del fatto che i relativi ruoli coattivi sono stati emessi nell’anno prima della scadenza della loro prescrizione per essere popi trasmessi ad Agenzia Entrate Riscossione per i successivi adempimenti.
In questo caso, in merito alle entrate tributarie il Collegio contabile ha rinviato il monitoraggio sull’andamento delle riscossioni all’esame dei rendiconti dei prossimi anni per verificare la presenza di un miglioramento, così come annunciato dall’ente locale.
Prontuario per la vigilanza edilizia
Il Prontuario si caratterizza come strumento agile e pratico, ricco di schede e tabelle riassuntive, con innumerevoli indicazioni procedurali e puntuali richiami alla normativa vigente e alla più recente e significativa giurisprudenza.Questa nona edizione è stata interamente riveduta e aggiornata in tutti i suoi riferimenti normativi e giurisprudenziali, da ultimo con riguardo alle novità introdotte dal cosiddetto Decreto Semplificazioni, ossia il decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha apportato importanti novità, tra cui quelle in materia di ristrutturazioni, manutenzione straordinaria ed attività edilizia libera.Il testo offre, pertanto, un quadro completo e aggiornato degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, oltre a tutte le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria.Stefano MainiAvvocato, addetto presso l’Avvocatura civica del Comune di Modena e docente per diversi organismi di formazione.
Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento