Il disavanzo del passaggio al FCDE ordinario può essere ripartito in 15 anni solo se il Consiglio si è espresso nei 45 giorni

L’ente locale, che intendeva fruire della ripartizione quindicennale del disavanzo emerso dal maggiore accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, a seguito del passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario, avrebbe dovuto esprimersi con delibera consiliare entro quarantacinque giorni dall’approvazione del rendiconto 2019.

28 Aprile 2021
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L’ente locale, che intendeva fruire della ripartizione quindicennale del disavanzo emerso dal maggiore accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, a seguito del passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario, avrebbe dovuto esprimersi con delibera consiliare entro quarantacinque giorni dall’approvazione del rendiconto 2019. In mancanza di tale deliberazione, il disavanzo non potrà più essere ripartito nel maggior arco temporale previsto dal legislatore ma con le normali procedure fornite dal Testo unico degli enti locali. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti della Campania, contenute nella deliberazione n.102/2021.

La normativa di riferimento

Il decreto “milleroroghe” del 2020 (legge n.8/2020) ha previsto per gli enti locali che si sono avvalsi fino all’anno 2018 del calcolo nel conto consuntivo del Fondo crediti di dubbia esigibilità con il metodo semplificato quanto segue “Al fine di prevenire l’incremento del numero di enti  locali  in situazioni di precarietà finanziaria, l’eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato  di  amministrazione in sede di approvazione  del  rendiconto  2018,  determinato  con  il metodo semplificato previsto dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti  di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l’importo  del  fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi  contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti” e al successivo comma 2 prevede che “Le modalità di recupero devono   essere definite con deliberazione del consiglio dell’ente locale, acquisito il parere dell’organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall’approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione é equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione”.

La verifica

In sede di controllo il Collegio contabile ha verificato che il Comune, nonostante l’obbligo dell’accantonamento del FCDE nel conto consuntivo 2019 con il metodo ordinario, ha continuato con il metodo semplificato. A seguito dei citati rilievi l’ente locale ha indicato il corretto accantonamento avvalendosi della ripartizione della differenza del disavanzo emersa mediante nei limiti dei quindici anni offerti dalla normativa.

A dire dei giudici contabili partenopei, la facoltà concessa dall’art. 39 quater non potrà più essere utilizzabile. Infatti, il comma 2 del citato articolo ha previsto che le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell’ente locale, acquisito il parere dell’organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall’approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione é equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. In altri termini, essendo il termine dei 45 giorni decorrente dalla data di approvazione del conto consuntivo 2019, gli stessi risultano ampiamente scaduti con impossibilità di ottenere i benefici della ripartizione quindicennale. Infatti, se è naturale che il legislatore, ogni qual volta cambia una procedura di contabilizzazione che può avere incidenza negativi sui saldi di finanza pubblica, stabilisca operazioni di ausilio, è altrettanto vero che, la finestra temporale entro cui si può distribuire il maggior disavanzo, è notoriamente limitata per evitare comportamenti opportunistici. Nel caso concreto, il legislatore ha, infatti, consentito la distribuzione del maggior disavanzo in 15 anni a causa del passaggio da un metodo favorevole (semplificato) ad uno più oneroso (ordinario), ma ne ha limitato la possibilità entro 45 giorni di tempo. Poiché l’ente non ha utilizzato all’epoca la possibilità, ne deriva l’impossibilità di fruire della agevolazione normativa.

In conseguenza della citata impossibilità di ripartizione, l’ente dovrà assorbire il maggior disavanzo nei limiti previsti dall’art.188 del Tuel, eventualmente utilizzando la copertura nel triennio del bilancio di previsione e non nei 15 anni richiesti.

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