Il direttore di una Asp non può diventare revisore 

il Sole24ore
14 Aprile 2023
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di VINCENZO GIANNOTTI (ItaliaOggi14/04/2023) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Al direttore di una Azienda dei servizi alla persona (Asp) collocato in aspettativa dalla provincia per il periodo della sua nomina, è inibita la possibilità di svolgere la carica di revisore dei conti di enti locali, pur appartenenti a province diverse, per l’espressa incompatibilità prevista da disposizioni legislative. Secondo il parere del Ministero dell’Interno del7 aprile 2023, inoltre, non può rilevare, ai fini della compatibilità dell’incarico di revisore, l’eventuale contratto di diritto privato sottoscritto con l’Azienda, dovendo trovare, in ogni caso, applicazione la normativa prevista dal Testo unico del pubblico impiego. A parere dei tecnici del Viminale, le disposizioni legislative hanno previsto che la carica di direttore sia incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendenteo autonomo,e la relativa nomina determini, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto (art. 9, comma 3, decreto legislativo n.207/2001). In modo non diverso è la disciplina della legge regionale di riferimento secondo cui “l’incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma”. Tale incompatibilità non viene meno se la nomina del direttore sia stata regolata da un contratto di diritto privato, dovendo pur sempre farsi riferimento alle diposizioni previste dal Testo unico del pubblico impiego. Nel caso di specie, infatti, trova applicazione il principio di diritto reso dal giudice di legittimità secondo cui: “Ai sensi dell’articolo 384 codice di procedura civile si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto: ai direttori generali (e anche ai direttori sanitarie ai direttori amministrativi) degli enti del Ssn si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi), con le relative sanzioni, dettata dall’articolo 53 del d.lgs. n.165 del 2001”. Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile.

* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 14 aprile 2023.

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