di Vincenzo Giannotti
In considerazione del differimento del termine al 30/09/2013 per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, si pone il problema circa la possibilità di utilizzazione dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti, allorquando l’art. 187, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 267/2000 prevede detta possibilità solo in sede di assestamento del bilancio che, nei termini coincide con l’approvazione del citato bilancio di previsione.
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