Il Sindaco e, tanto meno, il responsabile finanziario possono chiedere ai giudici contabili di prorogare i termini di adempimento di sessanta giorni, per le misura correttive imposte all’ente. Spetta, infatti al solo Consiglio comunale, organo competente all’adempimento, giustificare un eventuale differimento dei termini. Con tale presupposti la Corte dei conti per la Campania (deliberazione n.202/2021) ha negato la richiesta del differimento richiesta da un Sindaco e dal responsabile finanziario.
Il caso
Con precedente deliberazione la Corte dei conti imponeva ad un ente locale di adottare entro 60 giorni i provvedimenti correttivi ex art. 148 bis del TUEL in relazione alle seguenti irregolarità: a) risanamento degli equilibri di cassa di parte corrente; b) apposizione dei vincoli e corretto aggiornamento della giacenza di cassa vincolata al 31.12; c) ripristino del disavanzo di amministrazione 2018, da effettuarsi secondo le regole sancite dall’art. 3 del d.lgs 118/2011, con particolare riferimento al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità correttamente ricalcolato e come illustrato in motivazione; d) costituzione di un adeguato fondo rischi.
La richiesta del Comune
Quindi giorni prima della scadenza, il Sindaco e responsabile del servizio finanziario, hanno chiesto alla Sezione di controllo una proroga della scadenza, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale, prevista per il 31 luglio 2021, con la seguente motivazione “l’adempimento richiesto insiste, infatti, in un arco temporale che va dal 31.5.2021 al 31.7.2021 che annovera numerose scadenze contabili alcune sovrapponentesi a causa degli ulteriori adempimenti e rinvii da emergenza Covid 19”.
Il diniego
Il Collegio contabile, al contrario di quanto asserito dai firmatari della richiesta di differimento, hanno verificato i contenuti della deliberazione di Consiglio comunale dove è stato riportato quanto segue:
“… dare atto che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
di prendere atto di quanto segue:
della deliberazione n. 150/2021/PSRP assunta dalla Corte dei conti ….
Di richiamare, a tenore della pronuncia contabile, il servizio economico finanziario dell’Ente al rispetto delle raccomandazioni effettuate dalla Corte dei conti in merito alla scrupolosa osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, e a procedere alle misure correttive da vagliare dalla Corte nel temine indicato tese a …”.
Pertanto, al contrario di quanto sostenuto, la volontà dell’ente consacrata nella deliberazione di presa d’atto delle raccomandazioni della Sezione, è stata nel senso di aderire e conformarsi ai rilievi senza domandare alcuna proroga del termine.
Di conseguenza la Sezione ha disposto il diniego della proroga concedendo il solo periodo di sospensione che va dalla data di ricezione della richiesta di proroga (15 luglio 2021) fino alla data di assunzione della presente deliberazione (28 luglio 2021) ossia spostando il termine d adempimento dal 31 luglio 2021 inizialmente stabilito al 13 agosto 2021.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento