Il decreto fiscale approvato dal CDM interviene sui tempi medi di pagamento

21 Ottobre 2019
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Il 15 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha proceduto all’approvazione del decreto legge recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in attesa dell’iter della definitiva approvazione, preme qui evidenziare alcune importanti novità per gli enti locali.

Tempi medi di pagamento la normativa della legge di bilancio 2019

La legge di bilancio 2019 ha inserito dal comma 849 al comma 872 riguardanti le “Anticipazione di liquidità, rispetto dei tempi medi di pagamento e riduzione del dei debiti commerciali”. SI ricordi come in merito ai tempi di pagamento e alla riduzione del debito la PA è stata considerata virtuosa qualora rispetti sia i tempi medi di pagamento (30 giorni dalla fattura), sia se riduce il proprio stock del debiti per almeno il 10% all’anno. In caso di mancato rispetto di tali due indicatori, hanno le seguenti conseguenze:

  • Obbligo di riduzione del 3% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente sia qualora il valore del ritardo dei pagamenti sia superiore a 60 giorni dalla fattura, sia in caso di mancata riduzione del proprio debito commerciale residuo di almeno il 10%;
  • La riduzione dei citati consumi intermedi è, invece, pari al 2% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente qualora i ritardi nei pagamenti siano superiore ai 31 giorni e fino ai 60 giorni;
  • La percentuale scende al 1,5% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente qualora i ritardi nei pagamenti siano superiore ai 11 giorni e fino ai 30 giorni;
  • Infine, la percentuale è pari al 1% se il ritardo nei pagamenti siano superiori a 1 giorno fino a 10 giorni.

La misura della sanzione è raddoppiata per quegli enti che, pur non rispettando i termini di pagamento, non abbiano fatto ricorso all’anticipazione di liquidità.

Al fine di verificare i tempi medi di pagamento sono comunicati entro il 31/01, per la prima volta nel periodo dal 1 al 30 aprile 2019, mediante piattaforma elettronica fornendo i dati dello stock dei debiti commerciali residui scaduti alla fine dell’esercizio precedente. La mancata comunicazione dell’avvenuto pagamento delle fatture equivale ad inadempimento con la riduzione ex lege dei consumi intermedi nella sua misura massima.

A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a) (5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente) si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, e che non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica le comunicazioni e le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture

Costituiscono indicatori rilevanti, ai fini delle verifiche degli ispettori del MEF, la pubblicazione mensile dei dati delle fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come disponibili dal sistema informativo della Piattaforma elettronica.

Alcune modifiche disposte nel decreto fiscale

Il decreto fiscale interviene su alcune delle norme previste dalla legge di bilancio 2019 ed in particolare l’art.49 al comma 1 abroga l’articolo 1, comma 857 della legge 145 il quale disponeva che “Nell’anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865, sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l’anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854”. In questo caso, quindi, viene meno la sanzione del raddoppio delle sanzioni per gli enti che non hanno proceduto alla richiesta dell’anticipazione di liquidità, ovvero che, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore.

Il medesimo comma interviene su eventuali problemi di riallineamento dei dati con la Piattaforma dei crediti commerciali, prevedendo la possibilità per gli enti locali, limitatamente all’esercizio 2019, di indicare quelli elaborati dall’ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC). In questo caso, qualora l’ente locale decida di avvalersi di tale facoltà, dovrà effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31.12.2019, anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall’applicativo SIOPE+

Per tutti gli enti locali che adottano la contabilità finanziaria che avessero rilevato tempi medi di pagamento superiori alle fasce determinate dalla legge di bilancio 2019, ovvero che non avessero ridotto il debito commerciale residuo, dovranno adottare una deliberazione di Giunta comunale con cui viene stanziato nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato “Fondo garanzia debiti commerciali”, previsti entro il 31 gennaio dalla legge di bilancio 2019 e ora spostati al 28 febbraio.

Il comma 2 dell’art.49 anticipa al 31 gennaio (rispetto al 30 aprile della legge di bilancio 2019) il termine per la comunicazione annuale alla PCC dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell’esercizio precedente.

Infine, il successivo comma 3 valido anche per gli enti locali che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenuti ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. L’obbligo dell’adempimento è previsto entro il 1° gennaio 2021. In virtù di tale adempimento, che assicura una migliore registrazione dei pagamenti delle fatture sulla PCC, a decorrere da tale data viene meno per le stesse amministrazioni l’obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

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