Il decreto Agosto semplifica gli adempimenti dei tesorieri degli enti locali

Il decreto legge 104/2020 ha portato alcune modifiche agli adempimenti previsti per i tesorieri degli enti locali riguardanti l’esercizio provvisorio e la variazione del bilancio di previsione.

1 Settembre 2020
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Il decreto legge 104/2020 ha portato alcune modifiche agli adempimenti previsti per i tesorieri degli enti locali riguardanti l’esercizio provvisorio e la variazione del bilancio di previsione. L’intervento del legislatore è la conseguenza delle specifiche richieste avanzate dall’ABI nella recente riunione della Commissione ARCONET.

Le modifiche del Tuel

I comma 1 dell’art.52 del d.l. 104/2020 ha abrogato i commi 4 e 6 dell’art. 163 e il comma 9-bis dell’articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il comma 4 dell’art.163 prevedeva che “All’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo – gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato”. Il Decreto Agosto con l’abrogazione di tale comma elimina l’obbligo per gli enti locali di trasmettere al tesoriere, all’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo – gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato;

Il comma 6 dell’art.163 prevedeva che “I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l’indicatore di cui all’art. 185, comma 2, lettera i-bis)”. Anche in questo caso è stato soppresso l’obbligo durante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, di indicare nel mandato i pagamenti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesimi;

Il comma 9-bis dell’art.175 prevedeva che “Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario”. In questo caso viene soppresso l’obbligo di trasmettere al tesoriere i provvedimenti di variazioni al bilancio di previsione con schema di cui all’allegato n. 8 al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario.

In coerenza con la soppressione delle disposizioni riguardanti le variazioni di bilancio, il comma 2 dell’art.52 del d.l. 104/2020 sostituisce il comma 4 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 118 del 2011, prevedendo che alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere nei soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti. Limitazione questa che non era prevista nella precedente disposizione.

Le indicazioni di ARCONET

Nella recente riunione del 24 giugno 2020, la Commissione ARCONET ha dovuto procedere all’aggiornamento della disciplina armonizzata del tesoriere, a seguito dell’emanazione dell’art. 57, comma 2- quater, del DL 124/2019 che ha abrogato i commi 1 e 3 dell’articolo 216 del TUEL che prevedevano l’obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, sopprimendo le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere. Il rappresentante dell’ABI ha, infatti, auspicato un ulteriore intervento del legislatore per abrogare anche le norme riguardanti i controlli del tesoriere nel corso dell’esercizio provvisorio e altre che fanno riferimento alla figura del Tesoriere. Quest’ultimo auspicio è stato recepito al momento dal legislatore con il sopra indicato intervento nel decreto Agosto. In questo caso, una volta definito l’intervento, l’ulteriore passo richiesto è quello di ridefinire la figura del Tesoriere e del Cassiere per evidenziarne le differenze.

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