Il danno erariale da rilascio di fidejussione ad una associazione sportiva

Nelle operazioni di costruzione e gestione può capitare che il privato richieda una garanzia all’ente locale al fine di accedere ad alcuni mutui agevolati del credito sportivo, specie se la richiesta pervenga da una associazione sportiva che ha il compito di realizzare alcuni interventi di opere pubbliche.

11 Giugno 2019
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Nelle operazioni di costruzione e gestione può capitare che il privato richieda una garanzia all’ente locale al fine di accedere ad alcuni mutui agevolati del credito sportivo, specie se la richiesta pervenga da una associazione sportiva che ha il compito di realizzare alcuni interventi di opere pubbliche per rendere fruibile la struttura ai cittadini. Il caso di specie riguarda la concessione della piscina comunale ad una Associazione cui il Comune abbia rilasciato fideiussione a prima richiesta in favore dell’Istituto di Credito Sportivo, a copertura di un mutuo, al fine di consentirle di realizzare una serie di interventi edilizi concordati al momento del rilascio della concessione. Alla richiesta dell’ente di verificare la legittimità dell’operazione finanziaria, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, risponde con la deliberazione 23 maggio 2019 n.53.

La risposta del Collegio contabile

Nel considerare la richiesta di parere irricevibile da un punto di vista oggettivo in quanto l’ente locale attraverso il parere cerca di ottenere l’eventuale legittimità dell’operazione già compiuta e, quindi, anche al di fuori delle ipotesi i generalità richieste per l’emissioni di pareri.

Tuttavia, nel rifiutare la risposta, la Corte avverte l’ente locale che si è in presenza di un’operazione negoziale atipica, costituita dalla fideiussione “a prima richiesta”, potenzialmente in grado, se escussa, di pregiudicare gli equilibri di bilancio del Comune richiedente, con possibili esiti di dissesto finanziario e conseguenti ipotesi di responsabilità amministrativo – contabile dei funzionari che l’abbiano avallata. Ricorda, inoltre, il Collegio contabile, come la medesima operazione fosse stata già rilevata dal magistrato istruttore in occasione della verifica dei conti dell’ente locale, dove lo stesso Comune ha evidenziato il dubbio circa la completa legittimità di questi atti a garanzia delle obbligazioni contratte dal concessionario, tutti ovviamente adottati nel corso di precedenti mandati amministrativi, cercando in tal modo di evidenziare il ruolo non attivo sull’operazione da parte della nuova amministrazione subentrante.

In conclusione, il Collegio contabile evidenzia che il mancato parere è anche dovuto alla presenza di un’operazione foriera di possibili danni erariali.

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