Il corretto iter per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di un ente in dissesto

Non esperibile il giudizio di ottemperanza nei confronti di un ente che ha dichiarato il dissesto, inoltre la competenza al riconoscimento di un debito fuori bilancio spetta all’Organismo straordinario di liquidazione.

6 Ottobre 2020
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Non esperibile il giudizio di ottemperanza nei confronti di un ente che ha dichiarato il dissesto, inoltre la competenza al riconoscimento di un debito fuori bilancio spetta all’Organismo straordinario di liquidazione se il debito si è manifestato entro il 31 dicembre dell’anno precedente al bilancio stabilimento riequilibrato, mentre risulta di competenza dell’ente comunale se la maturazione del debito è successiva. Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza n. 1037/2020 del TAR della Campania.

La vicenda

A seguito della condanna dell’ente locale al pagamento del professionista sulla base della sentenza emessa dal Giudice di pace, il creditore ha chiesto ai giudici amministrativi di primo grado l’ottemperanza della decisione e, in caso di ulteriore inerzia procedere alla nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione alla sentenza. Il comune si è costituito in giudizio eccependo la non esperibilità dell’azione di ottemperanza stante la dichiarazione di dissesto. Il comune, inoltre, ha depositato copia della proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett. a), del d. lgs. n. 267 del 2000, relativa alla sentenza oggetto di ottemperanza, inviata ai Commissari Prefettizi del Comune nonché all’Organismo Straordinario di Liquidazione, con richiesta di rinvio del giudizio al fine di permettere agli organi comunali il compimento degli atti di rispettiva competenza. Nelle proprie memorie, il professionista creditore ha eccepito la tardività del deposito della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, per essere lo stesso fuori termine sia rispetto alla procedura di dissesto sia rispetto al termine perentorio di 120 giorni per l’esecuzione da parte degli Enti locali dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro.

La decisione del TAR

Secondo il Collegio amministrativo di primo grado sarebbe destituita di fondamento la deduzione del ricorrente secondo la quale, il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio, da parte dell’organo consiliare, entro un dato termine osterebbe alla riconduzione dello stesso nell’ambito della massa passiva ricadente nella gestione dell’Organo straordinario di liquidazione. Ricorda il TAR adito come lo status di dissesto finanziario implica l’applicazione dell’art. 248, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000, ai sensi del quale: “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”. Sulla base del rilievo che la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, la costante giurisprudenza amministrativa in materia include lo stesso giudizio di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore, tra le procedure esecutive.

Nella ricostruzione del dissesto finanziario di un ente locale, i giudici amministrativi hanno evidenziato che con questa procedura si creano due gestioni separate: da un lato la c.d. gestione ordinaria, di competenza degli organi istituzionali dell’ente locale, dall’altro la gestione straordinaria, c.d. dissestata, specificamente attribuita all’organo straordinario di liquidazione. All’ente locale spetta la gestione corrente attraverso la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato sottoposto all’approvazione del Ministero dell’Interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (artt. 259-261 TUEL), mentre all’Organo Straordinario di Liquidazione compete la ricognizione ed il ripiano della massa debitoria pregressa attraverso la predisposizione di un piano di rilevazione e di un piano di estinzione della massa passiva (artt. 254 e 256 TUEL). Per delineare lo spartiacque fra crediti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione e crediti che ricadono nella gestione ordinaria occorre far riferimento all’articolo 252, comma 4, TUEL, ai sensi del quale l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.

Sul piano contabile i giudici contabili hanno avuto modo di evidenziare la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio può ben essere adottata anche successivamente alla deliberazione di dissesto. In tale ipotesi, allorquando vengano in rilevo debiti fuori bilancio, formatisi prima della dichiarazione di dissesto e non riconosciuti dall’Ente entro la data di tale dichiarazione, si pone semmai il problema del corretto iter amministrativo da seguire.

L’iter di riconoscimento del debito fuori bilancio

Precisa il Collegio amministrativo come un orientamento più restrittivo, permarrebbe come inderogabile l’ordinaria competenza del consiglio comunale sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 TUEL, anche in pendenza della procedura di dissesto, per altra giurisprudenza, invece, tale riconoscimento potrebbe provvedere anche direttamente l’Organo Straordinario di Liquidazione, ovviamente per le sole obbligazioni passive che nascono da fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato.

In conclusione, per il Collegio amministrativo, tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (cfr. art. 252, comma 4, TUEL) ricadono nella gestione straordinaria dell’OSL a prescindere dal momento in cui interviene la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale o dell’OSL.

Il ricorso, pertanto, stante la procedura di dissesto, deve essere dichiarato inammissibile.

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