Il corretto calcolo della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

31 Luglio 2013
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di Vincenzo Giannotti

La problematica legata al corretto valore da determinare sul corrispettivo del valore di cessione del diritto di superficie in diritto pieno di proprietà nasce dalla lettura della norma e precisamente sulla base delle disposizioni contenute all’art.31, comma 48, della Legge 448/98 (legge finanziaria 2009) secondo la quale “Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall’ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”.

 

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