Nella prima parte sono stati trattati i temi della natura della cassa vincolata, delle rispettive movimentazioni, del saldo finale e delle operazioni di “parifica” in sede di preparazione del rendiconto generale della gestione.
Le suddette operazioni si complicano nel caso in cui è avvenuto durante la gestione l’utilizzo temporaneo, in termini di cassa, delle risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 195 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide.L’utilizzo delle entrate vincolate, essendo gratuito, rappresenta una forma di recupero di disponibilità liquide prima di richiedere l’anticipazione di cassa al proprio Tesoriere, che di norma è a carattere oneroso.
N.B. Per “utilizzo in termini di cassa” si intende solamente l’impiego temporaneo delle disponibilità liquide, senza inficiare la destinazione specifica delle entrate vincolate, che rimane individuata dalla relativa fonte di finanziamento (entrate indicate dalla legge, trasferimenti, mutui e altri prestiti).
La richiesta di utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa deve essere preceduta da una formale deliberazione di autorizzazione della Giunta dell’Ente che attesti i limiti massimi, ai sensi dell’art. 222, comma 1, del Tuel.
Dopo l’approvazione della delibera di Giunta di autorizzazione all’anticipazione di cassa, l’utilizzo avviene di norma su richiesta del responsabile del servizio finanziario, secondo le modalità indicate dal regolamento di contabilità o dalla convenzione di tesoreria di cui all’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il limite massimo di utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa coincide con il limite delle anticipazioni di tesoreria (art. 195, c. 1 del Tuel. Vedasi paragrafo precedente) e l’utilizzo effettivo vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria (art. 195, c. 3 del Tuel). Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate.
Inoltre, l’utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa è previsto dall’art. 195, commi 1 e 3, del Tuel, solo per il pagamento di spese correnti.
Alla fine dell’esercizio il conto del tesoriere (aggiornato con il DM 7/9/20), qui di seguito evidenziato in estratto, riporta i dati di sintesi al 31 dicembre di ciascun anno della cassa vincolata dell’Ente, con indicazione della quota utilizzata e non reintegrata:
Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 20.. di cui all’art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000 (solo per gli enti locali) | |
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20… | 0,00 |
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20… (a) | |
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 20… (b) | |
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 20.. (a) + (b) | 0,00 |
COME SI CONTABILIZZANO L’UTILIZZO ED IL REINTEGRO DELLA CASSA VINCOLATA
Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, al punto 10.1, fa presente che la contabilizzazione dei movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel è, di fatto, una novità introdotta dal D. Lgs. 118/2011.
Per tali operazioni si utilizzano le “altre entrate per partite di giro”.
Il medesimo Principio contabile, al punto 10.2, dispone:
“L’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di “carte contabili” di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine (“Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e “Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL”).”.
A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l’ente effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:
a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l’importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa “Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell’ente e presenta l’indicazione di cui all’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L’entrata è registrata attraverso l’operazione di cui al punto b);
b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto “Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di incasso non presenta l’indicazione di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.
A seguito dell’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all’ente alla fine di ogni giornata di lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro.
BILANCIO FINANZIARIO | |||
Entrate |
Spese |
||
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL E.9.01.99.06.001 |
Reversale 100 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL U.7.01.99.06.001
|
Mandato 100 |
Il medesimo Principio contabile, al punto 10.2, dispone altresì:
Il reintegro delle risorse vincolate effettuato dal tesoriere genera dei sospesi di entrata e di spesa, trasmessi al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine (“Pagamenti da regolarizzare per destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e “Incassi da regolarizzare per reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”.
I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi vincolati devono essere regolarizzati dall’ente entro le stesse scadenze indicate per la regolarizzazione dei sospesi riguardanti l’utilizzo degli incassi vincolati. A tal fine, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse dal tesoriere, l’ente:
c) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell’ente e non presenta l’indicazione di cui all’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L’entrata è registrata attraverso l’operazione di cui al punto d),
d) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera c), sul conto “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di incasso presenta l’indicazione di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata”.
BILANCIO FINANZIARIO |
|||
Entrate |
Spese |
||
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL E.9.01.99.06.002 | Reversale 100 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL
U.7.01.99.06.002 |
Mandato 100 |
LE OPERAZIONI DI PARIFICA IN CASO DI UTILIZZO DELLA CASSA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE
Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, al punto 10.8 detta le regole.
“In sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della comunicazione dei sospesi riguardanti l’utilizzo e il reintegro della cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, l’ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completamente reintegrata alla data del 31 dicembre, per l’importo non ancora reintegrato, si accerta l’entrata da “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e si impegna la spesa per “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”.
A seguito della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi riguardanti il reintegro di tali risorse, la regolazione contabile è effettuata in conto residui.
Nel conto del tesoriere è data evidenza della composizione della cassa vincolata alla fine dell’anno e dell’eventuale utilizzo di cassa vincolata ancora da reintegrare”.
Pertanto, se al 31 dicembre permane una condizione di utilizzo, anche parziale, della cassa vincolata (non reintegrata nella stessa data – 31 dicembre), ciò sarà riscontrabile (e dovrà essere verificato in sede di rendiconto) dalle seguenti verifiche:
– presenza di un accertamento non riscosso nelle partite di giro per reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL, E.9.01.99.06.002;
– corrispondente presenza nel conto del tesoriere (aggiornato con il DM 7/9/20), qui di seguito evidenziato in estratto, di un pari importo alla lettera (b):
Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 20.. di cui all’art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000 (solo per gli enti locali) | |
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20… | 0,00 |
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20… (a) | |
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 20… (b) | |
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 20.. (a) + (b) | 0,00 |
Corso on-line in diretta
Il PNRR per lo sport
Risorse, finalità e modalità di accesso agli interventi del PNRR per l’impiantistica sportiva
a cura di Gianfranco De Gregorio
giovedì 7 aprile 2022 ore 11.00 – 12.00
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riconosce un ruolo strategico alla riqualificazione delle strutture sportive, volte a favore l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la diffusione della cultura dello sport. Allo “Sport ed inclusione sociale” è pertanto specificamente dedicata la Componente 2.3 della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR, con un investimento che ha l’obiettivo di favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate.
Il bando è destinato ai Comuni con più di 50mila abitanti, ai Capoluoghi di Regione e di Provincia con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed ai Comuni che presentano interventi rilevanti per le Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche.
Il valore del Fondo stanziato è pari a 700 milioni di euro, da impiegare per tre possibili tipologie di investimento: riqualificazione ed efficientamento energetico delle strutture esistenti, costruzione di nuove strutture sportive. Il 40% delle risorse è destinato alle Regioni del sud.
Il corso illustra le caratteristiche dell’investimento e dell’Avviso del 24/03/2022, ai fini delle manifestazioni d’interesse da parte dei Comuni, che dovranno essere presentate entro il prossimo 22 aprile.
Saranno fornite le indicazioni basilari per la candidatura di interventi che siano coerenti con i relativi criteri di ammissibilità e valutazione.
Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.
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