Il controllo della cassa vincolata in sede di rendiconto (prima parte)*

In questa prima parte dell’approfondimento sul controllo di cassa tratteremo i temi della natura della cassa vincolata, delle rispettive movimentazioni, del saldo finale e delle operazioni di “parifica” in sede di preparazione del rendiconto generale della gestione.

 

31 Marzo 2022
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La cassa vincolata è alimentata dalle entrate c.d. vincolate, ovvero le entrate acquisite dall’Ente che presentano un vincolo di destinazione a favore di una determinata spesa (o tipologia di spesa).

Tali entrate debbono essere distinte con un apposito codice negli ordinativi di incasso (o reversali), ai sensi dell’art. 180, comma 3, lettera d), del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

I vincoli possono derivare:

1) dalla legge;

2) da trasferimenti;

3) da prestiti.

Trattasi perlopiù di contributi da altre Pubbliche Amministrazioni che l’Ente riceve per effettuare un determinato investimento o una precisa attività e che, come tali, non possono essere destinati ad altri scopi.

Fra le entrate vincolate vi sono anche i mutui e gli altri prestiti che finanziano investimenti.

Le entrate da sanzioni al codice della strada costituiscono entrate vincolate anche ai fini della gestione di cassa, che deve distinguere le componenti generiche da quelle vincolate.

“Il vincolo di cassa è da rinvenire nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unicità del bilancio) e quelle che viceversa vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata. Tale distinzione oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore è al tempo stesso un principio di sana gestione che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa.
L’assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti generiche che altera gli equilibri e non consente l’eventuale emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza di cassa, consentendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, non trovino evidenza contabile…”
.  Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, delib. 28/9/2020 n. 78.

Il Tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi relativi ad entrate con destinazione vincolata, ai sensi dell’art. 209, comma 3-bis, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, al punto 10.2.

Anche i prelievi di tali risorse sono consentiti solo con mandati di pagamento contraddistinti da apposito codice, ai sensi dell’art. 185, comma 2, lettera i) del Tuel.

L’utilizzo di codici specifici negli ordinativi di incasso e di pagamento, genera la c.d. “cassa vincolata”, all’interno del fondo di cassa complessivo dell’Ente.

In sede di predisposizione del rendiconto generale della gestione dell’Ente, occorre pertanto provvedere a due operazioni di “parifica” ovvero di controllo di coincidenza tra le rilevazioni nella contabilità dell’Ente e le rispettive rilevazioni nella contabilità del Tesoriere:

1) la prima riguarda la “parifica” del conto di cassa complessivo (comprendente tutte le riscossioni e tutti i pagamenti) con determinazione del saldo finale.

N.B. il conto di cassa comprende anche la cassa vincolata.

La sintesi delle riscossioni e dei pagamenti dell’esercizio considerato è espressa nella prima parte del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

               (allegato 10 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118)
                                  (ESTRATTO)

    GESTIONE
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE
         
Fondo cassa al 1° gennaio       0,00
         
RISCOSSIONI (+) 0,00 0,00 0,00
PAGAMENTI (-) 0,00 0,00 0,00
         
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     0,00
         
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)     0,00
         
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     0,00
         

2) la seconda operazione concerne la “parifica” del conto di cassa vincolato (comprendente le sole entrate vincolate e le sole spese vincolate  ex artt. 209, comma 3-bis, e 185, comma 2, lettera i) del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) con determinazione del saldo finale.

N.B. il conto di cassa vincolato è ricompreso nel conto complessivo di cassa.

Fondo cassa vincolata al 1° gennaio  (+)

RISCOSSIONI di entrate vincolate     (+)

PAGAMENTI di spese vincolate         (-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE     (=)

N.B. Nella successiva seconda parte verranno evidenziati i controlli della cassa vincolata in caso di utilizzo temporaneo, in termini di cassa, delle risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 195 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide.

*Domani sarà pubblicata la seconda parte dell’approfondimento

 

 

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Il PNRR per lo sport
Risorse, finalità e modalità di accesso agli interventi del PNRR per l’impiantistica sportiva

 a cura di Gianfranco De Gregorio
giovedì 7 aprile 2022 ore 11.00 – 12.00

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riconosce un ruolo strategico alla riqualificazione delle strutture sportive, volte a favore l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la diffusione della cultura dello sport. Allo “Sport ed inclusione sociale” è pertanto specificamente dedicata la Componente 2.3 della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR, con un investimento che ha l’obiettivo di favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate.

Il bando è destinato ai Comuni con più di 50mila abitanti, ai Capoluoghi di Regione e di Provincia con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed ai Comuni che presentano interventi rilevanti per le Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche.

Il valore del Fondo stanziato è pari a 700 milioni di euro, da impiegare per tre possibili tipologie di investimento: riqualificazione ed efficientamento energetico delle strutture esistenti, costruzione di nuove strutture sportive. Il 40% delle risorse è destinato alle Regioni del sud.

Il corso illustra le caratteristiche dell’investimento e dell’Avviso del 24/03/2022, ai fini delle manifestazioni d’interesse da parte dei Comuni, che dovranno essere presentate entro il prossimo 22 aprile.

Saranno fornite le indicazioni basilari per la candidatura di interventi che siano coerenti con i relativi criteri di ammissibilità e valutazione.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

 

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