Il controllo degli equilibri finanziari deve coinvolgere l’amministrazione nel suo complesso

Il controllo sugli equilibri finanziari è diretto a garantire il costante controllo della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.Secondo la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.95/2022) eventuali criticità impongono una attenta analisi degli equilibri che coinvolge l’intera amministrazione.

8 Luglio 2022
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Il controllo sugli equilibri finanziari è diretto a garantire il costante controllo della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l’attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell’ente. Secondo la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.95/2022) eventuali criticità impongono una attenta analisi degli equilibri che coinvolge l’intera amministrazione.

Gli equilibri finanziari

L’art. 147-quinquies del T.U.E.L. prescrive che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto «sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità».

Spetta, pertanto, al regolamento di contabilità dell’ente disciplinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari. Il Collegio contabile ha evidenziato come debba essere considerato rilevante il collegamento degli artt. 147 e 147-quinquies con l’art. 153, comma 6, T.U.E.L., ove si fa riferimento al Regolamento di contabilità dell’ente al fine di disciplinare le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni agli organi di governo, nonché alla Corte dei conti in caso di situazioni pregiudizievoli degli equilibri del bilancio.

In presenza della criticità della scarsa percentuale di riscossione, allora diventa anche rilevante l controllo di gestione, il quale è finalizzato a garantire «la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa» (art. 196, co. 1, del T.U.E.L.) attraverso la verifica dello «stato di attuazione degli obiettivi programmati» (art. 196, co. 2, del T.U.E.L.) ed «attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi». Pertanto, in presenza di una rilevata bassa capacità di riscossione, l’ente deve considerare la possibilità di inserire tra gli obiettivi da raggiungere l’implementazione di misure organizzative e gestionali atte a  migliorare il dato finanziario.

Il corretto uso dei fondi del PNRR

Nella attuale situazione emergenziale la corretta verifica ed implementazione dei controlli interni, assume ancora maggiore importanza, essendo le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell’economia. Così che, nell’ambito della

strategia complessivamente disegnata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Governo nazionale, come noto, ha scelto di affidare l’allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti attraverso la presentazione di progetti. Molte delle componenti che interessano gli enti locali riguardano peraltro ambiti di investimento in relazione ai quali è dato rinvenire preesistenti linee di finanziamento. Nell’ottica della corretta gestione dei fondi del PNRR è inoltre fondamentale la verifica della corretta allocazione in bilancio delle risorse messe a disposizione degli enti territoriali, in modo da impedire che esse vengano anche solo parzialmente distratte verso altre finalità e non diventino così strumento elusivo degli obblighi di rispetto degli equilibri di bilancio derivanti dall’ordinamento contabile. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, infatti, gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

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