Il contributo unificato nel processo tributario deve essere versato anche dagli enti locali

Le disposizioni legislative prevedono che, nel processo tributario, lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso, con la conseguenza che l’obbligazione non sorge.

21 Dicembre 2020
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Le disposizioni legislative prevedono che, nel processo tributario, lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso, con la conseguenza che l’obbligazione non sorge. L’ente locale, pur appartenendo alle amministrazioni pubbliche, in materia di pubblico impiego (art.1, comma 2, d.lgs. 165/01), non rientra tra le amministrazioni cui sia possibile l’estensione della prenotazione a debito del contributo unificato, con il conseguente obbligo del versamento di quest’ultimo. Tali sono le indicazioni della Cassazione (Sentenza n.23879/2020) che ha riformato la sentenza della CTR che invece aveva ritenuto l’ente locale tra la amministrazioni cui il contributo unificato non fosse dovuto.

La vicenda

Il Ministero dell’Economia ha preceduto all’addebito della sanzione per il mancato pagamento del contributo unificato nei confronti di un ente locale, con ricorso di quest’ultimo alla CTP sostenendo non solo la non debenza della sanzione ma anche la restituzione del contributo unificato versato in quanto, a suo dire, non dovuto. Secondo i giudici tributari di primo grado avrebbe dovuto essere applicato l’istituto della prenotazione a debito, con conseguente annullamento della sanzione, non potendo il contributo unificato essere recuperato direttamente nei confronti del MEF, atteso che difettava la presentazione della preventiva istanza di restituzione del contributo unificato all’ufficio giudiziario avanti al quale il giudizio di secondo grado in materia di tributi comunali si era svolto. La CRT, adita dal MEF, ha rigettato l’appello precisando come, l’art.1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 abbia evidenziato che “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi […] i Comuni”, rendendo salvo il Comune dal pagamento del contributo unificato e, a maggior ragione, della sanzione irrogata per il suo tardivo versamento. Il MEF si è rivolto alla Cassazione evidenziando l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nell’aver ricompreso gli enti locali nel novero delle amministrazioni parificate allo Stato.

La decisione della Cassazione

Per la Cassazione il ricorso del Ministero dell’Economia è fondato. Infatti, è principio generale dell’assetto tributario che lo Stato, e le altre Amministrazioni parificate, non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo, per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso, con la conseguenza che l’obbligazione non sorge. Per le altre amministrazioni pubbliche non ricomprese in tale ambito, come gli enti locali, nella ipotesi cui la controparte è soccombente relativamente alle spese, sono tenuti al pagamento in favore dell’erario delle spese prenotate a debito, analogamente a quanto sarebbe avvenuto nei confronti di qualsiasi altra parte vittoriosa. Ha errato, in questo caso, la CTR ad estendere l’applicazione agli enti territoriali sulla base delle definizione in materia di amministrazioni pubbliche stabilite in ambito del pubblico impiego, mentre il riferimento avrebbe dovuto correttamente essere effettuato in base all’art. 3, lett. q), del dPR n. 115/2002, il quale richiede il requisito, per estendere la prenotazione a debito ad altre (rispetto a quella statale) amministrazioni pubbliche, una “norma di legge”. D’altra parte, Il contributo unificato è corrisposto mediante versamento ai concessionari o in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Da ciò deriva che il versamento in esame giammai potrebbe essere effettuato in favore del Comune, sicché non si giustificherebbe in siffatta evenienza la mera annotazione dell’anticipazione a spese dello Stato (per l’ipotesi di soccombenza in giudizio), ai fini del successivo eventuale recupero in caso di esito vittorioso del contenzioso.

Il ricorso del MEF va accolto con rigetto del ricorso originario del Comune.

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