Il contenzioso favorevole in primo grado non esime l’ente dall’accantonamento al FCDE

Se è verso che i crediti vantati da altre pubbliche amministrazioni non incidono sul calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, è altrettanto vero che una errata classificazione degli stessi conduce ad una sottostima degli accantonamenti che ha immediate ripercussioni sul risultato di amministrazione.

12 Novembre 2020
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Se è verso che i crediti vantati da altre pubbliche amministrazioni non incidono sul calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, è altrettanto vero che una errata classificazione degli stessi conduce ad una sottostima degli accantonamenti che ha immediate ripercussioni sul risultato di amministrazione. Inoltre, la mancata svalutazione di un credito solo perché in primo grado l’ente ha avuto esito favorevole, non giustifica il mancato accantonamento al FCDE. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.154/2020) che ha giudicato grave irregolarità contabile, con obbligo di successiva rettifica, l’errato appostamento di poste contabili suscettibili di svalutazione di un credito oggetto di contenzioso, ancorché positivo per l’ente in primo grado, ma ancora non incassato.

La verifica delle entrate

In sede di istruttoria dei conti di un Comune, il magistrato della Corte dei conti lombarda nonostante avesse nonostante in sede istruttoria fosse stato richiesto all’ente di illustrare in modo dettagliato le modalità di calcolo del Fcde, allegando il relativo foglio di calcolo ”, il comune si è limitato ad allegare, senza alcuna illustrazione, de i prospetti di calcolo in cui vengono separatamente indicati gli accantonamenti effettuati a FCDE, aggregati per tipologie e titoli (secondo il modello del prospetto di calcolo FCDE all. C allo schema di rendiconto) e le percentuali di incasso d i alcuni residui nel quinquennio, classificati per capitoli e articoli.  Tale documentazione non ha consentito, al magistrato istruttore, una puntuale verifica delle modalità di calcolo del FCDE ed, in particolare, non consente di verificare che le percentuali utilizzate per il calcolo degli accantonamenti siano state effettivamente ottenute sulla base delle percentuali di incasso negli esercizi del quinquennio precedente, dei residui corrispondenti (secondo quanto previsto dal punto 3.3 e dall’esempio 5 di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011). Inoltre, la parte più consistente è inserita al titolo IV Tipologia 200 “contributi agli investimenti”, la cui parte consistente è stata classificata come contributi agli investimenti da amministrazione pubbliche, di questi ultimi crediti l’ente non ha effettuato alcun accostamento al FCDE. Dall’analisi di dettaglio di tali crediti ha trovato iscrizione un consistente credito vantato verso un soggetto privato per oneri di urbanizzazione attualmente in fase di contenzioso.

Le indicazioni del Collegio contabile

Per i giudici contabili lombardi non solo l’iscrizione del contenzioso tra i crediti verso una pubblica amministrazione non è conforme, ma soprattutto non risulta conforme ai principi contabili la scelta del comune di non effettuare alcun accantonamento a FCDE in relazione a tali crediti. Infatti, trattandosi di crediti verso soggetti privati non può trovare applicazione l esclusione dal calcolo del FCDE prevista dalla legge ed il comune avrebbe dovuto valutarne l’esigibilità al fine di effettuare un congruo accantonamento e così sterilizzare il contributo positivo da questi apportato nel risultato di amministrazione. In base al principio contabile di cui al par. 3.3. dell all. 4/2 al d.lgs.118/2011 al di fuori dei crediti per i quali è il legislatore stesso ad escludere la necessità dell accantonamento (crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, crediti assistiti da fidejussione, entrate tributarie che possono essere accertate per cassa), se l’ente non considera di dubbia e difficile esazione alcune entrate e, dunque, non provvede, in relazione alle stesse, ad alcun accantonamento è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio. Anzi, in considerazione del contenzioso in atto, l’ente avrebbe dovuto procedere ad una zione con delibera n. 134 del 20 aprile 2018, avrebbe richiesto una valutazione ancora più rigorosa dell’esigibilità dello stesso anche in considerazione del possibile esito del contenzioso in atto.    

La risposta del Comune è stata quella di un esito positivo della sentenza di primo grado e che, per effetto della procedura esecutiva avviata, il comune ha già in cassato una parte del credito.

Il Collegio contabile, pur La Sezione, prendendo atto dell’esito positivo del primo grado del giudizio, ha in ogni caso evidenziato che il rischio connesso al credito iscritto non si esaurisce con l’esito, peraltro ancora non intervenuto, del giudizio di cognizione pendente, ma dipende anche dalla possibilità di effettivo incasso del credito iscritto e, dunque, dall’esito fruttuoso della procedura esecutiva avviata.

Pertanto, rispetto al risultato di amministrazione disponibile molto basso, il medesimo potrebbe risultato compromesso dalla impossibilità di incassar e, in tutto o in parte, il credito iscritto fra i residui attivi.

Conclusioni

In base alle sopra indicate criticità risulta necessario, in un ottica prudenziale, che l’ente, valutato ed opportunamente ponderato il rischio di non integrale incasso del credito contestato, proceda ad effettuare un congruo accantonamento nel risultato di amministrazione al fine di tenere conto della possibilità di non integrale realizzazione del credito iscritto.

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