In vista del bilancio consolidato, gli enti devono avviare la nuova verifica del perimetro di consolidamento. Con il settimo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile dell’11 agosto 2017 sono infatti state apportate modifiche all’allegato 4/4 al Dlgs 118/2011. Entrano dunque nel vivo le operazioni propedeutiche al consolidamento dei conti della capogruppo con quelli degli enti ed organismi strumentali e delle società controllate e partecipate, in vista della definitiva approvazione del documento da parte del consiglio entro il prossimo 30 settembre. Restano esclusi dall’adempimento solo gli enti con meno di 5mila abitanti che, in occasione dello scorso rendiconto, hanno rinviato al 2018 l’avvio della contabilità economico-patrimoniale. L’esclusione è di fatto obbligata dalla mancanza dei dati economico-patrimoniali della capogruppo sull’esercizio 2017 .
La nozione di controllo
La redazione del consolidato richiede l’individuazione, da parte della giunta, del Gruppo amministrazione pubblica (Gap), composto da tutti gli enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, indipendentemente dalla loro veste giuridica (elenco 1). La nozione di controllo utilizzata in questo ambito prescinde dal rapporto partecipativo se è riscontrabile un’influenza dominante derivante da particolari accordi o vincoli contrattuali o statutari. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione, quali ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, la previsione di agevolazioni o esenzioni. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di questi contratti, presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
La definizione di prevalenza
Il settimo correttivo ha fornito una definizione di prevalenza configurandola come ricorrente nei casi in cui l’ente o la società abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi. Non sono compresi nel perimetro gli enti e le società per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono inclusi gli enti in liquidazione. Una volta definito il Gap, la giunta deve delineare il perimetro di consolidamento, eliminando i soggetti irrilevanti o per i quali sia oggettivamente impossibile reperire i dati (secondo elenco). Sono considerate irrilevanti le società/enti i cui bilanci presentano una incidenza inferiore al 10% del totale dell’attivo, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. Se il patrimonio netto è negativo, la verifica deve essere operata in riferimento ai restanti due parametri. Le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale In ogni caso, salva l’ipotesi di affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale. Il Dm 11 agosto 2017 ha però previsto, dall’esercizio 2017, l’inclusione nell’elenco degli enti e delle società totalmente partecipate dalla capogruppo, delle società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. Per i gruppi intermedi, il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati di questi soggetti intermedi. I due elenchi approvati dalla giunta devono essere aggiornati alla luce dei dati definitivi dell’esercizio 2017 e illustrati nella nota integrativa. Sulla delibera non è necessario acquisire il parere dell’organo di revisione.
Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl
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