Il comunicato della Sezione delle Autonomie sul riaccertamento straordinario

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con il referto sulle “Prime analisi sugli esiti del riaccertamento straordinario dei residui nei Comuni, riferisce sugli effetti di un adempimento contabile che rappresenta un punto essenziale per l’avvio della contabilità armonizzata, nella direzione, soprattutto, del miglioramento del livello di veridicità dei conti.

La revisione straordinaria delle partite debitorie e creditorie conservate al 31 dicembre 2014 e le correlate operazioni di svalutazione dei crediti pregressi, con il primo accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), sono stati osservati su un campione di enti (4.463 Comuni) significativo, anche se limitato per la necessità di allineare dati di serie storiche tra enti identici.

Dalle analisi dei dati emerge che l’impatto delle suddette operazioni sui risultati di amministrazione è stato contenuto, atteso che solo il 19 per cento degli enti esaminati ha rilevato un extra-deficit da riaccertamento. In sostanza il temuto effetto di diffuso default, non sembra abbia assunto le dimensioni ipotizzate. Andrà valutato in primo luogo se ciò sia dipeso da una movimentazione dei residui passivi in misura tale da bilanciare quella dei residui attivi. Tali crediti avrebbero così continuato a segnare il fattore di equilibrio nominale nelle partite del saldo di fine esercizio. In ogni caso, in sede di controllo, si richiederà un’attenta analisi della sussistenza delle ragioni di credito nonché, parallelamente nel caso di incremento del rischio di inesigibilità, dell’adeguatezza della svalutazione dei crediti.

Su un campione più ampio di enti (5.306 comuni) è stata condotta, invece, un’analisi diretta a rilevare, dai risultati di rendiconto 2015, le prime dinamiche gestionali influenzate dall’a pplicazione dei principi della competenza “potenziata”.  L’esame dei dati raccolti mostra come continui a riproporsi la formazione di cospicui residui di competenza, sia per gli stanziamenti di entrata, sia per gli stanziamenti di spesa (oltre il 50% degli impegni in conto capitale non ha dato luogo a pagamenti). Ciò porta a ritenere persistano difficoltà delle amministrazioni nella costruzione delle previsioni di bilancio e delle imputazioni di accertamenti ed impegni in funzione della scadenza delle obbligazioni. Difficoltà che si riverberano nell’applicazione della disciplina della costituzione e gestione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV): quello del conto capitale, infatti, a fine esercizio 2015, si incrementa di 254 mln, dato che fa ritenere ancora diffuso, il ricorso alla prassi di imputare tutte le spese all’esercizio in corso, demandando al riaccertamento dei residui e al rendiconto l’emergere della consistenza del FPV non adeguatamente valorizzato in fase previsionale.

La corretta programmazione ed esecuzione dei lavori, auspicata e disciplinata dai principi contabili applicati, mira, invece, a limitare la formazione del FPV di spesa al termine dell’esercizio, riducendo anche il rischio che gli impegni ad esso correlati negli esercizi futuri non trovino copertura nel corrispondente FPV di entrata, tenendo conto che solo con la nuova legge di bilancio si conoscerà se ed in che misura il FPV entrerà a far parte del saldo 2017-2019.

I dati raccolti mostrano, infine, un crescente volume di residui di entrata di nuova formazione, che superano sistematicamente l’ammontare di quelli smaltiti.  La presunta invarianza della massa di residui, per effetto di una equivalenza tra quelli smaltiti e quelli di nuova formazione aveva portato all’applicazione del criterio “semplificato” per la determinazione, fino al 2018, del FCDE, introdotto dal 2° decreto di aggiornamento dei principi contabili applicati. I primi risultati che emergono dall’indagine segnalano il rischio che si venga ad ampliare la forbice tra accantonamento necessario di una quota del risultato di amministrazione al FCDE – per coprire le utilizzazioni del fondo stesso – e accantonamento reale secondo la richiamata modifica al principio contabile applicato. Il fenomeno, potrebbe determinare di qui a qualche anno – ove tale andamento fosse confermato nei prossimi esercizi – la necessità di un nuovo riaccertamento straordinario.

In conclusione, sembra che il processo di armonizzazione, nella prima fase di applicazione generalizzata, nonostante il presidio costante e qualificato degli organi preposti al monitoraggio delle fasi di attuazione, abbia fatto registrare diffuse difficoltà, peraltro in una certa misura prevedibili, non solo per la complessità tecnica delle operazioni, ma anche per la situazione  finanziaria degli enti.

 

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