di Amedeo Di Filippo
La sentenza del Tar Sicilia n. 70/2019 Il Comune deve risarcire il danno al titolare di una attività commerciale qualora abbia illegittimamente autorizzato l’attività di un concorrente che ha “drenato” la sua clientela causando un drastico calo delle vendite. Lo afferma la sezione di Catania del Tar Sicilia con la sentenza n. 70/2019. Il fatto Una società titolare di un esercizio commerciale ha chiesto la condanna del Comune al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno da contrazione di utili, subìto in ragione dell’illegittimo rilascio di concessioni edilizie e autorizzazioni tramite cui era stato aperto un supermercato concorrente operante sul medesimo bacino d’utenza, la cui apertura aveva causato una grave e improvvisa perdita di utilità economica in termini di calo del fatturato commerciale imputabile allo sviamento della clientela. Il Comune ha dedotto che il risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione non costituisce conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, ma richiede la positiva verifica di tutti i presupposti stabiliti dall’articolo 2043 del codice civile. Né poteva essere messa in dubbio l’attenzione e la cautela utilizzate nel rilascio dell’autorizzazione commerciale. La legittimità degli atti Il Tar Catania ha accolto il ricorso, facendo perno sulla sentenza con cui il Consiglio della giustizia amministrativa aveva demolito l’operato dell’amministrazione comunale nel rilasciare la concessione edilizia in sanatoria, senza verificare che le opere fossero state ultimate nel termine fissato dalla legge e che entro quella data il fabbricato fosse già fornito delle opere indispensabili all’uso dichiarato. Secondo i giudici siciliani, le concrete modalità di svolgimento dell’attività amministrativa lasciano propendere per l’azione risarcitoria in relazione all’evento lesivo, atteso che sicuramente è tale, nella prospettiva strettamente commerciale, l’esercizio di un’attività concorrenziale analoga svolta nell’ambito del medesimo territorio e sulla base di un provvedimento amministrativo autorizzatorio dichiarato illegittimo. Il danno Il rapporto di causalità tra evento lesivo e danno è rappresentato dal calo delle vendite nel periodo di riferimento, determinato dalla nuova attività commerciale concorrenziale sia sul piano merceologico sia territoriale che ha “drenato” la clientela agli operatori già presenti. L’elemento soggettivo della colpa è individuato dai giudici nella mancanza di sufficiente attenzione, di una valutazione attendibile e di un puntuale accertamento da parte del Comune, a cui imputano una condotta «qualificabile come approssimativa e, quindi, non diligente, in violazione dei canoni costituzionali di cui all’art. 97 della Costituzione». Per la quantificazione del danno il Tar Catania prende per buona la perizia giurata depositata dall’operatore ricorrente, la cui entità è correlata al danno economico, patrimoniale e finanziario subito in ragione del calo di fatturato per diminuzione di vendite. Lo riduce però di un terzo in ragione del fatto che «gli effetti della crisi generale dei mercati iniziata nel 2008 ha avuto il suo picco più alto proprio nel periodo 2013-2016 di riferimento».
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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