di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 9/12/2015)
Una volta che la Corte dei conti, abbia approvato il piano di riequilibrio pluriennale (nota come procedura di predissesto), le disposizioni che riguardano il successivo monitoraggio sono sancite dall’art. 243-quater, comma 6 TUEL, il quale stabilisce che “Ai fini del controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti”.
In caso di mancata relazione inviata nei tempi quali sono le conseguenze per l’organo di revisione contabile?
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