di V. Giannotti (bilancioecontabilita.go-vip.net 10/2/2016)
Il Consiglio di Stato ha ricostruito, dettagliandone le motivazioni, l’obbligo da parte del Sindaco del rispetto dell’equilibrio di genere nella composizione della Giunta Comunale. In modo particolare il limite del 40% del numero degli assessori donna previsto dalle disposizioni legislative (art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56) prevalgono su eventuali norme statutarie relative al funzionamento degli organi comunali, ovvero sulla mancanza di candidati di piena ed esclusiva fiducia del sindaco. La deroga a tale principio, di cui il legislatore ne ha fornito adeguata tutela con la percentuale indicata, dovrà essere oggettivamente dimostrata con dettagliato sostegno probatorio a supporto della circostanza che le uniche personalità femminili che avrebbero potuto ricoprire la carica assessorile fossero solo quelle che, interpellate, hanno rinunciato. Tali sono le motivazioni del Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 3 febbraio 2016, n. 406 qui di seguito esaminate.
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