Il Commento – La responsabilita’ del funzionario in caso di affidamento di incarico senza impegno contabile

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 15/12/2015)

Non appare corretta la recente posizione assunta dalla Corte di Cassazione, Sez. Civ., nella sentenza 1 dicembre 2015 n.24447, nella parte in cui precisa:

  • il divieto per i comuni, in base all’art.23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n.66 – convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989 n.144 (e poi sostituito dall’art.191 d.lgs. 18 agosto 2000 n.267) – di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico ed in presenza di una clausola di copertura finanziaria in base alla quale il professionista subordina il pagamento del compenso alla concessione di un finanziamento pubblico;
  • L’inosservanza di tale requisito vincolante importa, quindi, la nullità del contratto di prestazione d’opera professionale poi stipulato con il professionista (Cass., sez. unite 10 giugno 2005, n. 12195);
  • già la disciplina del R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e 288, come poi quella dettata dalla legge n. 142 del 1990, art. 55 rispondono a! medesimo principio ispiratore, siccome entrambe dirette ad assicurare l’equilibrio economico e finanziario degli enti locali: e quindi, correlate ad un rilevante interesse pubblico, che impone di attribuire carattere imperativo alle norme finalizzate alla sua tutela (non a caso, sanzionate dalla previsione di nullità testuale);
  • la responsabilità, in caso di mancanza dell’impegno contabile, va individuato nel funzionario o amministratore che hanno consentito alla spesa, e la la ratio legis va ravvisata nell’esigenza di assicurare il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione; e nel contempo, di
  • contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi di un incontrollato disavanzo finanziario degli enti territoriali ( Cass., sez. unite 18 dicembre 2014 n.26657).

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