Il Commento – Foriero di danno erariale la mobilità volontaria, disposta da un ente locale, in mancanza del piano delle azioni positive e della sottoscrizione del contratto di lavoro

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 20/1/2016)

I giudici contabili veneti, in sede di controllo, hanno proceduto ad una particolare verifica sulla legittimità degli atti compiuti da un Comune, in merito sia all’approvazione tardiva del piano delle azioni positive, sia alla sottoscrizione dei contratti di lavoro avvenuta solo successivamente alla fase di controllo da parte del Collegio contabile, a nulla rilevando che, da una parte le assunzioni hanno riguardato solo figure femminili e dall’altro che si fosse in presenza di una mobilità “neutra” tra amministrazioni.
La deliberazione che, tra l’altro, ha affrontato le citate questioni è stata emanata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n.531, depositata in data 2 dicembre 2015.

IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE
Nella fase di istruttoria il magistrato contabile ha evidenziato come l’ente non avesse adottato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, ma nondimeno lo stesso aveva proceduto ad assunzione di personale per mobilità ai sensi dell’art.30, d.lgs. n. 165/2001. L’amministrazione in sede di replica aveva evidenziato che l’approvazione del citato piano era avvenuta nel 2015 e che lo stesso riguardava il triennio 2013/2015.

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